Superbonus, si stringe la rete dei controlli: ecco chi rischia

Con la circolare 33/E l'Agenzia delle Entrate spera di dare nuovo impulso al sistema della cessione dei crediti. Vengono anche stabiliti dei criteri che espongono a maggiori controlli chi non li rispetta

Superbonus, si stringe la rete dei controlli: ecco chi rischia

A breve potrebbe ripartire a pieno regime il complesso sistema della cessione dei crediti, temporaneamente inceppato a causa delle ultime stringenti novità introdotte dall'Agenzia delle entrate lo scorso 23 giugno: con la pubblicazione dell'ultima circolare, particolarmente attesa dagli istituti di credito e dal mondo dell'edizia, il Fisco tenta di dare un nuovo impulso al Superbonus, approfondendo tutte le novità introdotte coi decreti Aiuti e Aiuti bis. Vengono anche stabiliti dei criteri, detti "indici di diligenza", che espongono a maggiori controlli chi non li rispetta.

Il freno al meccanismo

Le norme, particolarmente restrittive, introdotte il 23 giugno avevano di fatto bloccato gli ingranaggi del Superbonus: stando alle indicazioni del Fisco, infatti, anche i cessionari accusati di non essere stati particolarmente diligenti nelle operazioni di verifica sarebbero stati ritenuti responsabili del dolo e avrebbero dovuto restituire le somme non spettanti. Ecco in sostanza la ragione principale per cui il meccanismo che permetteva alle banche di cedere il credito ai propri correntisti dotati di partita Iva ("quarta cessione") si era in un certo qual modo inceppato, bloccando di conseguenza tutto il mercato che ruotava attorno al Superbonus.

Nel tentativo di dare un nuovo impulso al sistema, tramite il decreto Aiuti-bis la responsabilità solidale è stata circoscritta ai soli "casi di dolo e colpa grave". Con le indicazioni fornite nella circolare dall'Agenzia delle entrate, questi casi sono stati definiti in modo più puntuale e preciso.

La circolare 33/E

Nel documento viene quindi definita la cosiddetta "responsabilità solidale" del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura così come quella eventuale del cessionario del credito, ovviamente nel caso in cui "sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta". Con lo scopo di accertare tali responsabilità, il Fisco ha scelto di distinguere tra i casi di dolo e quelli che comportano una colpa grave.

"Il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest'ultimo abbia preventivamente concordato con l'asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso", si legge nella circolare riportata da Repubblica, "ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all'acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente".

Si parla invece di colpa grave in tutti quei casi in cui "il cessionario abbia omesso, in termini 'macroscopici', la diligenza richiesta come, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l'asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati)".

Controlli in aumento per chi non rispetta gli indici

Nella circolare relative al Superbonus vengono inoltre specificati in modo dettagliato i cosiddetti "indici di diligenza", vale a dire quei parametri che gli acquirenti dei crediti di imposta devono rispettare per evitare di incorrere nei controlli del Fisco. Gli indici, spiega l'Agenzia, sono dei criteri che se rispettati dovrebbero escludere dai controlli, al contrario se non lo fossero potrebbero indurre a controlli più incisivi. Tra i criteri elencati vi sono l'incoerenza reddituale, l'incoerenza tra il valore del credito e il profilo finanziario del cliente, la sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti e il valore dell'unità immobiliare, e la mancata effettuazione dei lavori.

Nel caso in cui, ad esempio, si debba valutare la coerenza tra capacità reddituale e importo dei lavori da effettuare, la circolare spiega che "rappresenta elemento volto a dimostrare una condotta diligente da parte dei cessionari dei crediti d'imposta l'acquisizione di copia dei bonifici o di altra documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione, da parte del committente, dei pagamenti relativi all'importo dei lavori rimasto a suo carico (nei casi in cui l'agevolazione non copra l'intero importo dei lavori) e sempreché i lavori siano stati effettivamente eseguiti".

Qualora emerga invece un allarme connesso alla sproporzione tra l'entità dei lavori e il valore degli immobili, al quale seguiranno verifiche più approfondite, l'Agenzia delle entrate spiega che "gli organi di controllo dovranno verificare se il cessionario abbia acquisito maggiori informazioni e documenti, idonei a verificare l'effettiva esecuzione dei lavori per gli importi dichiarati e il dettaglio delle spese sostenute, unitamente alla relativa documentazione finanziaria e fiscale giustificativa".

Cessione del credito

Nel documento vengono effettuate nuove specificazioni relative, ovviamente, al meccanismo di cessione del credito da parte della banche ai propri correntisti. "Anche in caso di prima comunicazione di cessione o sconto in fattura inviata antecedentemente al 1° maggio 2022 (diversamente da quanto previsto dall'abrogato articolo 57 del decreto Aiuti)", spiega il documento, "è consentita alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione". Il correntista non avrà bisogno di rifare tutta la trafila relativa ai crediti, ma solo nel caso in cui "la banca cedente consegni al cessionario tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all'atto dell'acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza".

Ritardi ed errori nella comunicazione

L'Agenzia delle entrate concede una proroga a quanti non siano riusciti a inviare entro i termini previsti (29 aprile 2022) la comunicazione della scelta di attivare lo sconto in fattura o la cessione del credito. Sarà possibile, tramite la "remissione in bonis", inviare dette comunicazioni fino al 30 novembre 2022, versando una modesta sanzione.

La circolare indica anche come comportarsi in caso di errori nella comunicazione già inviata. In caso di "errore formale", ovvero qualora siano stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, basta effettuare una segnalazione all'Agenzia delle entrate treamite Pec. In caso di "errore sostanziale", qualora esso incida sugli elementi essenziali del credito ceduto, "è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.

Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l'annullamento dell'accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello - allegato alla circolare - a una casella Pec dedicata".

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