Economia

Vaccini e norma "De Luca": così il dl fiscale cambia la Sanità

Anagrafe vaccini, payback dei farmaci, norma "De Luca" e Croce rossa: nel dl fiscale alcune norme per la sanità

Vaccini e norma "De Luca": così il dl fiscale cambia la Sanità

Non solo le cartelle esattoriali, il decreto fiscale rivoluziona anche la sanità con tre norme

La prima novità (art. 22 del Dl in bozza), è lo sblocco del contenzioso sul payback permettendo alle Regioni di ritoccare il budget per la sanità. Si liberano infatti 505 milioni relativi alla spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera dal 2013 al 2015. Di questi 372 milioni sono oggetto di contenziosi da parte delle industrie farmaceutiche e sono rimasti bloccati al Mef. Con la nuova norma contenuta nel dl fiscale le relative transazioni sono considerate valide con la sola sottoscrizione dell'Aifa. In questo modo tali somme potranno finalmente essere erogate alle Regioni e rientrare a pieno titolo nei budget.

Poi c'è la retromarcia sulla cosiddetta "norma De Luca", inizialmente infilata nel dl Genova e poi stralciata. Con il decreto odierno verrà reintrodotta l'incompatibilità tra la figura del commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal deficit sanitario e ogni altro incarico istituzionale, anche per i commissariamenti in corso. Nella manovra 2017, invece, il governo Renzi lo aveva deciso di superare l'incompatibilità fino ad allora vigente. La norma, se approvata, si applicherà non solo al campano Vincenzo De Luca ma anche all'attuale governatore del Lazio, Nicola Zingaretti.

Colpo di acceleratore, poi, per la realizzazione dell'Anagrafe nazionale vaccini: al budget di 2 milioni di euro già previsto, il decreto fiscale aggiunge 550 mila euro. Sono i soldi necessari alle Regioni per implementare nel minor tempo possibile (ed entro quattro mesi dall'entrata in vigore del dm) le proprie anagrafi locali, su cui ancora oggi si registrano, almeno in qualche caso, forti ritardi.

Infine, c'è un capitolo dedicato alla Croce Rossa. La norma nel Dl Fiscale (art. 23), voluta dal Mef, stabilisce con certezza gli oneri complessivi del trasferimento del personale ad altre amministrazioni. L'attivo patrimoniale dell'ente strumentale alla Cri, in liquidazione coatta amministrativa dal primo gennaio 2018, viene riservato al pagamento dei debiti pregressi. E relativamente al trasferimento di personale alle altre amministrazioni pubbliche si stabilisce un valore certo pari a 28,164 milioni di euro per gli anni 2018,2019 e 2020, volto dunque non solo a coprire gli oneri del personale (come già previsto dal decreto vigente), ivi compresi gli oneri riflessi, ma anche le spese correnti di gestione.

Tale cifra, destinato alle regioni, resta compreso nel finanziamento del Ssn, quale quota vincolata, ed è oggetto di rimodulazione fra le regioni a seguito di eventuali ulteriori trasferimenti di personale fra servizi sanitari regionali diversi.

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