Roma - Un sintetico vademecum sulle prossime elezioni regionali ed amministrative , in programma il 28 e 29 marzo, che interesseranno oltre 40 milioni di italiani, è stato diffuso dal Ministero dell’Interno.
QUANDO SI VOTA
Domenica 28 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 29
marzo, dalle ore 7 alle ore 15, nelle regioni a statuto
ordinario si svolgeranno le elezioni del Presidente e del
Consiglio regionale di 13 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Campania, Puglia, Basilicata e Calabria), del Presidente e del
Consiglio provinciale di 4 province (Imperia, Viterbo, L’Aquila
e Caserta), del sindaco e del consiglio comunale di 463 comuni
(di cui 9 capoluoghi di provincia: Mantova, Lecco, Lodi,
Venezia, Macerata, Chieti, Andria, Matera e Vibo Valentia)
nonché‚ dei consigli circoscrizionali.
Nella medesima data si svolger… il solo turno di ballottaggio
nei comuni di Spadola (Vibo Valentia) e San Benedetto dei Marsi
(L’Aquila).
Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali avranno
inizio lunedì 29 marzo, subito dopo la chiusura della votazione
e l’accertamento del numero dei votanti per tutte le
consultazioni che hanno avuto luogo; per le elezioni provinciali
e comunali, lo scrutinio avrà, invece, inizio alle ore 8 di
martedì 30 marzo con precedenza alle elezioni provinciali, salvo
che nelle regioni Molise e Abruzzo, non interessate alle
elezioni regionali, dove le operazioni di scrutinio per le
elezioni amministrative avranno inizio lunedì 29 marzo, al
termine delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei
votanti.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per
l’elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci, si voterà
domenica 11 aprile, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e
lunedì 12 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 mentre le
operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di
lunedì, al termine delle votazioni e dell’accertamento del
numero dei votanti.
COME SI VOTA
ELEZIONI REGIONALI (SCHEDA VERDE)
L’ elettore può:
-votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel
relativo rettangolo. Il voto così espresso s’intende attribuito
anche a favore della lista regionale collegata;
-esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel
rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno
sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista
provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tal caso
il voto è validamente espresso per la lista provinciale e per la
lista regionale prescelte anche se non collegate fra di loro;
-esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il
suo capolista tracciando un segno sul simbolo di una lista
regionale o sul nome del capolista, senza segnare nel contempo,
alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s’intende
validamente votata la lista regionale ed il suo capolista,
mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle
liste provinciali collegate.
In ogni caso, l’elettore può esprimere un solo voto di
preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso
nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell’apposita
riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo
il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove
occorra, data e luogo di nascita).
Le modalità di espressione del voto di cui sopra si applicano
alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia
Romagna, Umbria, Lazio e Basilicata. Per quanto riguarda,
invece, le Regioni Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria
le modalit… di voto sono disciplinate dalle rispettive leggi
regionali.
ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA)
Ciascun elettore può votare:
-per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un
segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si
intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere
provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della
provincia collegato;
-per uno dei candidati alla carica di presidente della
provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per
uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato,
tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto
così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica
di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno
votato, sia al candidato alla carica di presidente della
provincia;
-per un candidato alla carica di presidente della provincia,
tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così
espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di
presidente della provincia.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il "voto
disgiunto", cioè il voto attribuito sia a un candidato
presidente della provincia, che, contemporaneamente, ad un
candidato al consiglio provinciale non collegato al candidato
presidente.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno
sul rettangolo entro il quale Š scritto il nome del candidato
presidente prescelto.
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000
ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica
di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco
sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui
il candidato è collegato.
L’elettore può votare:
-per una delle liste, tracciando un segno sul relativo
contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche
al candidato sindaco collegato;
-per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo
rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così
espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di
sindaco;
-per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo
rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno
sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende
attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla
lista collegata;
-per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo
rettangolo, e per una lista non collegata, tracciando un segno
sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende
attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla
lista non collegata (cd. "voto disgiunto").
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di
preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale,
scrivendo, sull’apposita riga stampata sulla destra di ogni
contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso
di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di
nascita) del candidato preferito appartenente alla lista
prescelta.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno
sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato
sindaco prescelto.
ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI
REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)
Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il
candidato alla carica di sindaco.
L’elettore, con la matita copiativa, può esprimere il proprio
voto:
-tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato
alla carica i sindaco;
-tracciando, un solo segno di voto sul contrassegno di una delle
liste di candidati alla carica di consigliere;
-tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che
sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato
alla lista votata.
In tutti i predetti casi, il voto s’intende attribuito sia in
favore del candidato sindaco alla carica di consigliere sia in
favore della lista ad esso collegata.
L’elettore può altresì esprimere un solo voto di preferenza
per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso
nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco
prescelto, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso
di omonimia, il cognome e il nome e, ove occorra, data e luogo
di nascita), nella apposita riga stampata sotto il medesimo
contrassegno. In tal modo, il voto s’intende attribuito, oltre
che al singolo candidato alla carica di consigliere comunale,
anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene nonch‚ al
candidato alla carica di sindaco collegato alla lista stessa.
CORPO ELETTORALE
I dati definitivi sul corpo elettorale, riferiti al 15esimo
giorno antecedente la data delle votazioni, saranno acquisiti
entro il 23 marzo 2010.
I dati sotto riportati, provvisori, sono aggiornati in base
ai risultati della revisione dinamica straordinaria delle liste
elettorali al 45ø giorno antecedente le elezioni.
Le elezioni in 13 regioni interesseranno un corpo elettorale
al momento quantificabile in 40.910.744 elettori, di cui
19.706.010 maschi e 21.204.734 femmine.
Le sezioni elettorali complessive saranno 49.862.
Le elezioni in 4 province interesseranno un corpo elettorale
di 1.472.737 unità, di cui 713.481 maschi e 759.256 femmine.
Le sezioni elettorali complessive saranno 1.893.
Le elezioni in 463 comuni interesseranno 3.727.862 elettori,
di cui 1.804.264 maschi e 1.923.598 femmine.
Le sezioni elettorali complessive saranno 4.487.
Considerando una volta sola gli enti interessati
contemporaneamente a più tipi di consultazioni, il numero
complessivo di elettori sarà di 41.309.965, di cui 19.900.341
maschi e 21.409.624 femmine, e il numero complessivo di sezioni
di sezioni sarà di 50.421.
TESSERA ELETTORALE
Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter
esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di
sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire,
oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale
personale a carattere permanente.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.