"Essere di Rozzano non è una attenuante"

I giudici che hanno condannato Rezza: "Il luogo di residenza non giustifica il reato"

"Essere di Rozzano non è una attenuante"
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"La giovane età dell'imputato" è, sì, una attenuante, mentre non può esserlo il "luogo di residenza", in questo caso: Rozzano. Soprattutto perché "tale soluzione darebbe luogo a un odioso pregiudizio". Lo scrive la Corte d'assise nelle motivazioni della condanna a Daniele Rezza per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, commesso per strada appunto nel Comune alle porte di Milano la notte dell'11 ottobre 2024.

I giudici presieduti da Antonella Bertoja passano in rassegna gli elementi che hanno un peso nel concedere a un imputato le attenuanti generiche. Rezza è stato condannato a 27 anni di carcere. La Corte ha tenuto in considerazione "la giovane età" del ragazzo, allora 19enne, che "ha trovato riflesso nell'immaturità dell'imputato, che ha agito in modo irruento e superficiale, sull'onda di una spinta adrenalinica o emotiva, e che per prevalere sulla propria vittima ha dato luogo a un danno del tutto sproporzionato e esorbitante rispetto al proprio obiettivo, consistente nell'impossessamento di un bene di valore effimero", un paio di cuffie da 14 euro. Per i giudici inoltre, "la struttura criminale dell'imputato è fortunatamente ancora acerba e non presenta una solidità tale da precludere una prognosi favorevole circa l'efficacia di eventuali percorsi di risocializzazione". Altre attenuanti sono il processo rapido (con il consenso all'acquisizione degli atti di indagine) e la confessione "genuina". Ma la Corte "bacchetta" la Procura, secondo cui dovevano essere tenute in conto "le disagiate condizioni socio-familiari di Rezza", non provate. "L'applicazione delle attenuanti generiche non può dipendere dal luogo di residenza dell'imputato, perché tale soluzione darebbe luogo a un odioso pregiudizio, in base al quale tutti gli abitanti del comune di Rozzano (ma non solo) sarebbero maggiormente inclini alla delinquenza e, di conseguenza, dovrebbero godere di un trattamento sanzionatorio favorevole, quasi a compensare una presunta incapacità dello Stato a colmare lacune educative e devianze sociali in una determinata area geografica".

Aggiunge la sentenza: "Peraltro, nessun dato sulla criminalità è stato prodotto in giudizio e, anche laddove si fosse adempiuto a tale onere, in alcun modo siffatto dato statistico avrebbe potuto incidere sulla valutazione della condotta" di Rezza.

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