Enrico Lagattolla
da Milano
Da unaccusa di omicidio colposo a una condanna che raramente viene scontata. Dodici anni di carcere che rimangono unipotesi, fino ad evitare del tutto la reclusione. La «via di fuga» per un pirata della strada, che sta nelle pieghe del codice penale. E nellatteggiamento di chi deve applicarlo.
Una situazione «determinata da due fattori», spiega Carlo Nordio, pubblico ministero veneziano e presidente della Commissione per la riforma del codice penale. Primo, «il nostro sistema sanzionatorio è calibrato in maniera tale che le attenuanti generiche prevalgano sulle aggravanti», facendo sì che «la pena base si collochi nellambito della sospensione condizionale». Secondo, «il codice è strutturato su una forcella tra minimo e massimo della pena molto ampia. E poiché le pene massime sono molto elevate, i giudici - quasi per reazione psicologica - tendono ad orientarsi verso i minimi». In altre parole, se il calcolo della pena viene fatto a partire da una soglia inferiore a quella massima, e a questo si aggiungono le attenuanti generiche e quelle specifiche, è facile che la condanna per limputato arrivi a essere inferiore ai due anni. E la pena viene sospesa».
«Per questo - sostiene Nordio - una pena eccessivamente alta non serve a orientare il cittadino. Anzi, più è severa, più è percepita come poco seria, e quindi violata. Il vero deterrente è una pena equilibrata e, soprattutto, erogata concretamente». In sostanza, «meglio il ritiro della patente per cinque anni, e senza sconti, piuttosto che tre mesi con la condizionale, o processi che durano anni».
Ma accade anche quanto successo a Verona. Al volante, due romeni ubriachi, che procedono contromano. Travolgono e uccidono una coppia di fidanzati. Vengono denunciati, quindi rilasciati.
«La ragione - spiega Vito Dattolico, coordinatore dei giudici di pace di Milano - sta nel fatto che il giudice ha la facoltà, in assenza di unipotesi di reiterazione del reato, di rimettere in libertà il responsabile dellincidente stradale. E paradossalmente, è quello che accade in questi casi». Il sinistro, in altre parole, verrebe considerato «come un fatto una tantum, a cui vanno ad aggiungersi altri fattori attenuanti previsti dalla legge, oltre alla discrezionalità del giudice, che può decidere contro la cercerazione preventiva». Infine, a contribuire alla sensibile riduzione della pena, concorrono i riti alternativi. «Innanzitutto il patteggiamento - prosegue Dattolico -, che è stato introdotto come unoperazione di deflazione carceraria.
Le pieghe del codice, dunque, e la psicologia di che deve applicarlo. «Le leggi ci sono - conclude il magistrato milanese -, ma non ho mai visto nessuno finire in carcere per un incidente stradale».
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