Contrastano lavora per anni come giudice di pace a Milano. Quando, alla fine del 2005, il suo mandato arriva alla scadenza, il consiglio giudiziario (che è una specie di Csm in chiave locale) chiede al presidente del tribunale un parere sul lavoro svolto fino a quel momento dal giudice Contrastano. Ed ecco la lettera che il presidente di allora, Vincenzo Cardaci, manda al consiglio: «Ho appreso dal coordinatore dellufficio del giudice di pace di Milano che il dottor Contrastano ha esercitato le sue funzioni dimostrando una buona produttività. Ha depositato nel quadriennio 140 sentenze. É stato puntuale nella celebrazione delle udienze e ha sempre rispettato, nel deposito dei provvedimenti, i termini previsti. Il suo comportamento, nellespletamento dei suoi compiti, è stato corretto sia verso le parti che verso gli avvocati ed il personale amministrativo. Nei suoi confronti non risulta che siano stati presentati esposti. Non ha pendenze disciplinari».
Sembra la premessa per una conferma cum laude del giudice nellincarico. Invece Cardaci conclude segnalando che «le sentenze da lui redatte presentano gravi carenze nelle motivazioni». Come esempio, il presidente cita alcune sentenze per guida in stato di ebbrezza in cui Contrastano si limita a scrivere che «dalla documentazione acquisita emerge la penale responsabilità dellimputato in ordine al reato contestato». In un processo per ingiurie, Contrastano condanna limputato motivando così: «Dallesame dei testi è emerso il fatto reato e la addebitabilità dello stesso allimputato».
Probabilmente non è che ci fosse molto da aggiungere. Ma secondo il presidente del tribunale, quelle sentenze sono comunque troppo sintetiche. Per questo motivo, scrive Cardaci, «esprimo parere contrario allistanza di conferma» nellincarico. Il consiglio giudiziario fa suo il parere di Cardaci. Il Consiglio superiore della magistratura anche. Il ministro controfirma. La carriera di Contrastano come giudice si chiude qui.
Ma il giudice licenziato è uno che non si arrende facilmente. Insiste, si appella, fa ricorso: dimostrando, carte alla mano, che anche giudici di professione, davanti a processi tanto modesti quanto chiari, se la cavano con motivazioni anche più brevi. Dimostra che la sentenza «abbreviata» è prevista dalla legge che ha istituito i giudici di pace, per evitare «sovrabbondanti esposizioni dello svolgimento del processo e digressioni non necessarie in punto di diritto, del tutto inappropriate in relazione alla natura ed alla competenza penale del giudice di pace».
Niente da fare. Fa ricorso contro il ministro, e se lo vede respingere. Fa ricorso al presidente della Repubblica contro la decisione del ministro, Napolitano prima di rispondere chiede il parere del Consiglio di Stato.
Luca Fazzo
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