Il giudice di pace stoppa gli ausiliari Contravvenzioni soltanto fuori città

Il giudice di pace stoppa gli ausiliari Contravvenzioni soltanto fuori città

Marcello Viaggio

Una sentenza che a Roma potrebbe cancellare di botto un numero sterminato di multe agli automobilisti per invasione delle corsie preferenziali dei bus. Che resta sempre una violazione del codice della strada, ovviamente, ma nella città di Roma deve essere accertata e verbalizzata solo dai vigili della polizia municipale. A emettere la decisione, regolarmente depositata e pubblicata qualche giorno fa, il giudice di pace Alfonso Colarusso, della prima sezione civile.
A proporre il ricorso, un signore multato per aver sostato nello spazio riservato alla fermata dei bus. Il Comune si è costituito in giudizio depositando la relazione dell’ausiliario verbalizzante della Sita e sostenendo che gli ausiliari hanno il potere di contestare immediatamente la violazione e di redigere il verbale di accertamento. Ma il giudice si è espresso diversamente, definendo illegittima l’ordinanza sindacale con la quale è stato nominato l’ausiliario del traffico che ha proceduto alla verbalizzazione «in quanto viziata da violazione di legge». «Il sindaco, infatti - si legge nel dispositivo della sentenza - non poteva provvedere alla nomina dell’ausiliario sulla base dell’art.17, comma 133 della L. 127/97 in quanto, a seguito dell’abrogazione della legge 142/90, ne deriva l’impossibilità per il sindaco di identificare il personale ispettivo a cui può essere attribuito il potere di accertamento delle violazioni, previsto dalla legge 127/97. Pertanto l’ordinanza suddetta deve essere disapplicata d’ufficio dal giudice, con l’effetto che il verbale impugnato è illegittimo in quanto emesso da un soggetto sfornito del relativo potere».
La sentenza tuttavia non si ferma qui e va ben oltre. Per il giudice l’ausiliario che ha proceduto all’accertamento ha operato, comunque, «con eccesso di potere» in quanto la legge (art. 17, comma 133, della 127/1997, meglio nota come legge Bassanini, ndr) attribuisce ai «vigilini» le funzioni di prevenzione e accertamento solo se la violazione viene accertata sulle corsie fuori dai centri abitati. All’interno della città tali funzioni sono riservate esclusivamente ai vigili e agli agenti preposti alla regolazione del traffico. Contestando invece la violazione all’interno della città, l’ausiliario ha oltrepassato le proprie competenze e poteri.
«L’art.

6 - spiega il giudice Colarusso - regolamenta la circolazione fuori dai centri abitati, il 7 dentro. Il comma 133 stabilisce che sulle corsie vengono attribuiti poteri di sanzione ai vigilini solo per quanto riguarda l’art 6. Quindi fuori dall’abitato».

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica