Stefano Zurlo
da Milano
Dallispezione alla promozione. Cinque mesi fa, Clementina Forleo era finita nella tempesta per aver assolto tre nordafricani arrestati nel 2003 e accusati di terrorismo internazionale. Per il Gip milanese i tre erano guerriglieri, in contatto con i membri di Ansar Al Islam in azione nel Nord dellIrak, e dunque non potevano essere condannati per la violazione dellarticolo 270 bis del codice penale. Quella sentenza era deflagrata nei palazzi della politica, provocando un terremoto. Il giudice era stato sommerso da critiche, lei aveva replicato annunciando querele a raffica. Il ministro Roberto Castelli aveva sguinzagliato gli ispettori nel suo ufficio. Tutto questo accadeva a gennaio. Da allora sembra sia passato un secolo: per il Csm la Forleo è un giudice di assoluto valore e per questo il plenum lha promossa allunanimità magistrato di Corte dappello mettendo sotto il suo volto grazioso una didascalia che pare una medaglia: «La laboriosità, la capacità e la diligenza dimostrate nellesercizio delle funzioni espletate» le valgono la standing ovation e lavanzamento in carriera. Vale a dire uno stipendio più alto e la possibilità di concorrere per incarichi giudiziari da cui sinora era esclusa. Le stesse doti erano state sottolineate, sempre con maggioranza bulgara, anche dal Consiglio giudiziario nel parere stilato il 31 maggio scorso.
Insomma, quel momento difficile è stato superato senza ammaccature, anche se quel verdetto è stato impugnato dalla Procura di Milano ed è stato capovolto a Brescia. Altri giudici, come Guido Salvini, hanno scritto pagine e pagine spiegando che il termine guerrigliero non ha alcun appiglio dal punto di vista giuridico e semina semmai confusione e ambiguità. Lo stesso Salvini ha ancorato larticolo 270 bis del codice penale, introdotto in fretta e furia dopo l11 settembre, ad una decisione quadro vincolante, completamente ignorata nei primi processi italiani per terrorismno internazionale.
Gli 007 di via Arenula hanno però concluso che il provvedimento della Forleo non presentava ad un primo esame «abnormità censurabili sotto il profilo disciplinare».
Restano in piedi i processi per diffamazione.
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