da Roma
Montecitorio ha dato il via libera definitivo alla riforma della Giustizia. Ecco che cosa cambia.
Separazione delle funzioni. Si prevede un concorso unico per laccesso in magistratura ma è obbligatorio indicare nella domanda la scelta della funzione: pubblico ministero o giudice. In mancanza di tale specificazione la domanda non potrà essere accolta. La scelta diventa definitiva dopo cinque anni. Per cambiare funzione si dovrà sostenere un esame orale e frequentare un corso di formazione presso la Scuola della magistratura.
Sistema dei concorsi. La riforma prevede la facoltà di avanzare più velocemente in carriera attraverso concorsi per titoli ed esami. In seguito al rinvio alle Camere per problemi di «incostituzionalità» voluto lo scorso anno dal presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, il testo originario è stato parzialmente corretto prevedendo la frequenza obbligatoria della scuola. Il giudizio finale per lassegnazione degli incarichi però sarà comunque «valutato dal Consiglio superiore della magistratura».
Relazione annuale del ministro. Mentre inizialmente la legge prevedeva una relazione «sulle linee di politica giudiziaria» la dicitura è stata sostituita con le parole: «Sugli interventi da adottare ai sensi dellarticolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia». In sostanza il ministro svolgerà una relazione in cui si anticipano le leggi e le riforme che il governo intende proporre.
Monitoraggio. In seguito al rinvio di Ciampi lufficio del monitoraggio sugli esiti dei provvedimenti dei magistrati è stato soppresso.
Potere di impugnativa del ministro. Il nuovo testo stabilisce che i casi di divergenza tra ministro e Csm nellassegnazione degli incarichi direttivi vengano risolti dalla Corte Costituzionale. La Consulta dovrà decidere sul conflitto di attribuzione. Il Guardasigilli ha comunque il potere di ricorrere al tribunale amministrativo nel caso in cui i conferimenti degli incarichi da parte del Csm presentino vizi di legittimità.
Incarichi direttivi. La proposta di modifica, presentata dal relatore del testo a Palazzo Madama, il senatore Luigi Bobbio di Alleanza Nazionale, consente di fare entrare subito in vigore dunque senza attendere i 90 giorni previsti per i decreti attuativi, quella parte del ddl in cui si prevede che per assumere incarichi direttivi di primo o secondo grado sia necessario avere di fronte almeno quattro anni di attività professionale prima della pensione o di almeno di due anni se si tratta di incarichi direttivi di legittimità.
Colloqui psico-attitudinali. Sono previsti «colloqui di idoneità psico-attitudinale» che non si svolgeranno più prima dellorale ma «nellambito» dello stesso.
Azione disciplinare. Il procuratore ha lobbligo, e non più la facoltà come adesso, di intraprendere lazione disciplinare. Il ministro potrà opporsi al non luogo a procedere soltanto nel caso in cui sia stato lui a promuovere lazione disciplinare. È stato inoltre riportato a un anno, anziché due, il termine della prescrizione della stessa azione disciplinare.
Partecipazione politica. I magistrati non potranno iscriversi a partiti politici né essere coinvolti in «attività di centri politici o affaristici che ne possano condizionare l'esercizio delle funzioni».
Scuola della magistratura. Si occupa della formazione degli uditori giudiziari, dellorganizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di valutare la professionalità dei magistrati. Ha autonomia contabile, giuridica e funzionale.
Procuratore capo. Figura centrale che determina i criteri di organizzazione dellufficio e di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio.
Per i giudici funzioni separate e test attitudinali
Ci sarà la possibilità di far carriera più velocemente con i concorsi, sarà vietato iscriversi ai partiti e lazione disciplinare diventerà obbligatoria
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