Immigrato non assunto fa causa all'Atm

Da una parte un cittadino marocchino, M.H., 19 anni ad agosto, regolarmente residente in Italia, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Dall’altra il regio decreto del 1931, emanato da Vittorio Emanuele III re d’Italia, che disciplina «le condizioni di lavoro dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e navigazione». In mezzo Atm l’azienda partecipata del trasporto pubblico milanese. Ieri il ragazzo marocchino, diplomato in una scuola professionale per elettricisti, ha presentato ricorso al Tribunale del Lavoro contro Atm perché «l’azienda assume solo cittadini italiani o europei, richiamando un regio decreto del 1931 che equipara i lavoratori del settore autoferrotramviario ai dipendenti pubblici». Alla base del ricorso il «comportamento illegittimo e discriminatorio dell’azienda ai sensi del Testo unico sull’immigrazione». Per gli avvocati Alberto Guarisio e Lidio Neri, il decreto «un residuato bellico, dovrebbe essere stato abrogato implicitamente dalle convenzioni internazionali sulla parità di trattamento dei lavoratori e dal testo unico italiano che riguarda sempre la parità di trattamento». Obiettivo dell’azione legale: l’abolizione del requisito di cittadinanza, e l’obbligo per Atm di esaminare le domande di assunzione presentate da extracomunitari regolarmente residenti in Italia.
Nel documento i legali ricordano alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’azienda Elio Catania il 26 marzo in cui si spiegava che nonostante i concorsi per le assunzioni fossero stati disertati dagli italiani, Atm non avrebbe comunque potuto prendere in considerazione le domande presentate dagli stranieri in virtù dell’articolo 10 del regio decreto. «Il ragazzo potrebbe essere anche cinese, canadese o svizzero - dicono da Atm - l’azienda non può fare altro che applicare il regio decreto che è legge nazionale. Più volte l’azienda ha sottolineato - continua Atm - come dal 1931 la realtà italiana ed europea sia cambiata chiedendo una revisione del sistema delle regole. Siamo dunque favorevoli a dare un contributo per ridiscutere il sistema di leggi che regola il settore».

Ma il requisito di cittadinanza non è l’unico punto «ameno» del regio decreto. Il testo del 1931 prevede, infatti, anche l’obbligo della somministrazione dei chinacei contro le zanzare a parenti e affini dei dipendenti, il divieto di raccomandazioni e un periodo di prova di dodici mesi.

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