La Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale di Torino sulle “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza” sull'articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025. Si tratta del decreto che pone dei limiti alla trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza. Il cuore della contesa era proprio l'articolo 1 della legge, che ha drasticamente limitato la trasmissione illimitata della cittadinanza per linea di sangue. Fino a ieri, bastava dimostrare di avere un antenato italiano per rivendicare il passaporto, anche senza conoscere una parola della nostra lingua. Ora, invece, la legge stabilisce che chi è nato all'estero ed è già in possesso di un'altra cittadinanza è considerato come "mai in possesso" di quella italiana, a meno che non dimostri un legame concreto.
Lo “iure sanguinis” è stato a lungo usato per ottenere facilmente la cittadinanza facile anche se la discendenza era molto lontana. La Consulta ha confermato la validità dei nuovi paletti necessari per evitare la perdita automatica del diritto. Per restare cittadini occorre aver presentato domanda di riconoscimento entro il termine perentorio del 27 marzo 2025, oppure dimostrare che un genitore o un nonno possedesse esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della morte. In alternativa, può averla chi ha un genitore o un adottante che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o dell'adozione del figlio.
Per i giudici di Torino il problema era la “revoca implicita” e alla violazione dei diritti acquisiti, ipotizzando una discriminazione arbitraria tra chi ha fatto domanda prima o dopo la scadenza del decreto. Ma secondo la Consulta non c'è alcuna violazione della Costituzione né dei trattati europei, poiché la distinzione basata sulla data della domanda non è arbitraria ma risponde a una legittima scelta politica di coesione nazionale.
Sono state dichiarate inammissibili anche le accuse di violazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Cedu. Si tratta di una regolamentazione necessaria per uno Stato che vuole dare valore reale all'appartenenza alla propria nazione e non di una privazione arbitraria.