Milano - Meno 13: i giorni che mancano all’appuntamento con l’Imu. Il 18 giugno 2012 è infatti il termine per il versamento della prima rata dell’acconto della nuova imposta municipale unica, che colpisce il possesso di qualunque immobile, abitazione principale compresa. L’unica dilazione concessa ai possessori di prima casa è la possibilità di pagare in tre rate, anziché in due: il 33% entro il 18 giugno, il 33% entro il 17 settembre e il saldo con l’eventuale conguaglio entro il 17 dicembre 2012. Per tutti gli altri, restano le scadenze tradizionali, giugno, appunto, e dicembre.
Ma cosa accadrà a chi non riuscirà a pagare l’importo dovuto a giugno? Pensiamo alle famiglie che già faticano a reggere i colpi della crisi: e magari sperano, chissà, in una futura correzione dell’imposta, se non proprio nella sua abolizione.
A quanto ammontano le sanzioni e gli interessi per i versamenti tardivi? «La legge - spiega Arianna Zeni, ricercatrice del Centro Studi Eutekne - prevede, per tutti i tributi, quindi anche per l’Imu, una sanzione in caso di omesso o ritardato pagamento, pari al 30% dell’imposta non versata. Sulle somme non versate relative all’imposta, poi, si applicano gli interessi di mora nella misura annuale stabilita da ciascun Comune, che non può, per legge, superare il limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, attualmente fissato nel 2,5% annuo: quindi possono arrivare a un massimo del 5,5%». Qual è il limite per i controlli? «L’avviso di accertamento può arrivare entro 5 anni: in questo caso, quindi, entro il 31 dicembre 2017. Esiste però anche il cosiddetto «ravvedimento operoso», cioè un versamento volontario, sia pure tardivo, con una penalizzazione inferiore: ed è applicabile anche ai tributi locali, come appunto l’Imu». Quindi, se l’acconto viene pagato entro 30 giorni dalla data di scadenza - il cosiddetto ravvedimento breve - la sanzione è ridotta al 3%: per esempio, su un’imposta di cento euro, la sanzione si riduce a 3 euro anziché 30.
Se invece il pagamento viene effettuato in ritardo, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione, attualmente fissato al 30 settembre 2012, la sanzione passa al 3,75%. Naturalmente, si devono sempre aggiungere gli interessi. E dopo un anno? Chi non pagherà entro il 18 giugno 2013, non potrà porre rimedio con il ravvedimento. Dovrà quindi pagare l’imposta dovuta, la sanzione piena, e naturalmente gli interessi. Per fare un esempio, su un’imposta di 100 euro, il contribuente dovrà pagare una sanzione di 30 euro, più circa 5 euro di interessi, a seconda della percentuale applicata dal Comune.
Ma c’è ancora molto da chiarire: tanto che la stessa Agenzia delle Entrate ha dovuto stabilire che, in caso di errori nel pagamento dell’acconto di giugno, non ci saranno sanzioni se «l’errore del contribuente è stato determinato da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria». Resta inteso che l’errore perdonato deve essere riparato con il saldo di dicembre.
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