L'articolo 4 della legge n. 194 non è incostituzionale. Lo ha deciso la Corte costituzionale che ha respinto il ricorso presentato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Spoleto.
La questione è nata quando il magistrato si è trovato a decidere sul caso di una minore intenzionata a interrompere la gravidanza senza informare i genitori della sua decisione. Nell'articolo 4 della legge sull'aborto, si stabilisce che per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, !la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito può rivolgersi a un consultorio".
La Corte di giustizia europea definisce però l’embrione quale "soggetto da tutelarsi in maniera assoluta".
Su questa base il giudice tutelare riteneva che l’articolo 4 della legge 194 si ponesse in conflitto con i principi generali della Costituzione ed in particolare con quelli della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) e del diritto fondamentale alla salute dell’individuo (art. 32 primo comma della Costituzione).- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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