Pnrr, pronto il nuovo decreto legge: ecco cosa contiene

Nuovi fondi, commissari, prevenzione: il testo arriverà oggi pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei ministri

Pnrr, pronto il nuovo decreto legge: ecco cosa contiene
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Pronto il nuovo decreto legge con disposizioni urgenti per l'attuazione del Pnrr. Il testo arriverà oggi pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei ministri, ma è stata diffusa una bozza con le prime indicazioni sui contenuti. Tra gli interventi programmati dal governo, misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al Pnrr, politiche di coesione, disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione Pnrr presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. E ancora gli alloggi universitari a disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.


Riflettori accesi sulle possibilità criticità nel cronoprogramma. Qualora si registrassero "disallineamenti, ovvero delle incoerenze rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma" degli interventi, la Struttura di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale, assegnando alla stessa un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni". Nel caso in cui "all'esito dei chiarimenti forniti, il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico 'Regis', la Struttura di missione Pnrr, sentita la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il Pnrr, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr di proporre al Cdm l'esercizio dei poteri sostitutivi". Qualora la Commissione europea accerti l'omesso, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento "provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale".

La bozza del nuovo decreto legge prevede inoltre l'arrivo di un commissario straordinario per assicurare "il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del Pnrr relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari". Il testo contiene il via libera per l'Ispettorato nazionale del lavoro, per gli anni 2024-2026, all'assunzione a tempo indeterminato di 250 unità personale "nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, posizione economica F1, con corrispondente incremento della dotazione organica per le unità eccedenti". Prevista inoltre la possibilità di bandire concorsi pubblici.

L'obbligo di detenere una patente a punti per le imprese per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili prenderà il via dal primo ottobre 2024. L'attesto verrà rilasciato dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente, citati nel testo. L'attestato è dotato di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Previste decurtazioni"correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo". In caso di morte o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Inl ha la facoltà di "sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione.

Ciascun provvedimento di cui al presente comma deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti".

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