È reato pubblicare storie omosex (anche senza nomi)

Rischia una condanna per violazione della privacy e per diffamazione chi parla e scrive di una relazione omosessuale anche se rivela il nome delle persone gay coinvolte. Lo si evince da una sentenza della Corte di cassazione che ha accolto il ricorso di un settantenne marchigiano che si era sentito diffamato perché su un giornale locale, il Corriere adriatico, era apparsa la storia di un uomo che aveva tradito la moglie con un dipendente del suo negozio di lavoro, ovvero con un altro uomo. Cosa che avrebbe poi causato la separazione dei due coniugi, addebitata al marito.
Il gup del Tribunale di Ancona aveva escluso ogni colpevolezza del giornalista e del direttore (per omesso controllo) del giornale che nel marzo del 2009 aveva pubblicato la notizia di quel tradimento sostenendo che l'articolo non era offensivo e che, poiché non erano stati fatti nomi e cognomi delle persone coinvolte, ma si era scritto di un generico riferimento alla relazione (parlando del tipo di lavoro che svolgevano i protagonisti della vicenda e del luogo dove vivevano) le persone coinvolte nella storia non erano identificabili.
Ma la Cassazione ha accolto il ricorso che l'interessato aveva presentato contro il «non luogo a procedere» per . Nella sentenza numero 30369 la Suprema corte ha scritto: «Ai fini dell'individuabilità dell'offeso non occorre che l'offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l'offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l'offeso venga individuato da un ristretto gruppo di persone». Non solo.
La Cassazione ricorda anche che «il contenuto dell'articolo, riferendo una situazione di fatto riconducibile alle scelte di vita privata del soggetto querelante, non ha alcun rilievo sociale (almeno nell'attribuzione del fatto a una persona ben individuata o facilmente individuabile) con la conseguenza che l'articolo in questione potrebbe aver violato a un tempo la privacy della persona offesa e, attraverso tale violazione, la reputazione della stessa».

Per questo la V Sezione penale della Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio a nuovo esame al Tribunale di Ancona per verificare se effettivamente ci sia stato in questo caso quella «esistenza dell'interesse pubblico» che fa parte del diritto di cronaca e che avrebbe potuto giustificare l'articolo.

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