L’analisi Ecco perché la decisione dei giudici può essere rivista

La vicenda di Eluana sembra un lungo, tristissimo film di cui a un certo punto (con la sentenza della Cassazione del giugno 2008) si è capito come sarebbe finito, ma che invece continua con sempre nuovi colpi di scena. L’ultimo ha creato un vero e proprio conflitto istituzionale fra il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica.
Al punto in cui siamo, con un procedimento di sospensione del trattamento di sostegno vitale autorizzato e già in atto, la soluzione prospettata di un decreto legge, di fatto ad personam, era costituzionalmente impraticabile. Il presidente della Repubblica firmando il decreto avrebbe bloccato l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale che autorizza ciò che il decreto vieta. La motivazione del capo dello Stato è dunque dettata dalla necessità di garantire e tutelare la distinzione tra i diversi poteri dello Stato e il rispetto reciproco delle decisioni dei diversi organi. Il capo dello Stato si è comportato formalmente da custode della Costituzione, quando ha ritenuto di non poter procedere all’emanazione del decreto. Detto questo però vanno fatte due considerazioni che in parte, ma solo in parte, incrinano questa immagine.
La prima riguarda il gesto piuttosto irrituale di far ufficialmente pervenire al capo del governo un messaggio dal quale traspare la volontà del capo dello Stato prima ancora di aver ricevuto il decreto in questione. Il capo dello Stato in altre parole non si è limitato a non emanare il decreto, ma ha espresso un no preventivo, mostrando quindi di essere pregiudizialmente contrario a qualsiasi iniziativa in tal senso.
La seconda considerazione merita una maggiore attenzione, poiché riguarda il senso giuridico dell’atto con cui la corte d’Appello di Milano, in conformità a quanto stabilito dalla Cassazione, ha autorizzato la sospensione della nutrizione e della idratazione artificiali. Quell’atto rientra - come giustamente sottolineato dal presidente della Repubblica - tra i procedimenti di volontaria giurisdizione, ma proprio per questa sua natura non è configurabile come una sentenza passata in giudicato. Se le cose - giuridicamente - stanno in questi termini, allora è una forzatura affermare, come fa il presidente della Repubblica, che quell’atto sarebbe «non ulteriormente impugnabile». Dal momento che quell’atto è inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata esso è, contrariamente a quanto sostenuto dal presidente della Repubblica, sempre modificabile e revocabile (ex art. 732 del Codice di procedura civile) sulla base del mutamento dei presupposti di fatto. Ma quali fatti nuovi potrebbero essere intercorsi? La corte d’Appello ha decretato la liceità della sospensione del sostegno vitale sulla base delle conoscenze scientifiche risalenti al 1994, secondo le quali veniva data per certa l’irreversibilità dello stato vegetativo e sulla base di un esame clinico della paziente risalente al 2002 (!). Ammettiamo pure che la condizione clinica della paziente non si sia modificata nel tempo, quello che però sicuramente è mutato sono le nostre conoscenze intorno allo stato vegetativo. Come si sta sgretolando la certezza scientifica intorno alla morte cerebrale totale, così è pure in corso un ripensamento intorno allo stato vegetativo. Così come oggi la definizione data dal comitato di Harvard, che identifica la morte di una persona con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, non incontra più l’unanime consenso della comunità scientifica, allo stesso modo non vi è più attualmente unanimità in ambito medico-scientifico sul fatto che la condizione clinica dello stato vegetativo persistente, anche dopo un lungo periodo di tempo, implichi necessariamente la perdita irreversibile della capacità di coscienza. Insomma, come lo stato di morte cerebrale totale potrebbe essere irreversibile ma non implicare di per sé la morte del paziente, così lo stato vegetativo potrebbe essere irreversibile, ma non implicare la cosiddetta «morte corticale». Questo vuol dire che alcune aree della corteccia cerebrale nei soggetti in stato vegetativo potrebbe ancora mostrare una qualche funzionalità, come del resto risulta provato da alcune recenti ricerche mediche.

Di tutti questi nuovi fatti si sarebbe dovuto tener conto prima di procedere alla sospensione del trattamento, ma la presa di posizione ideologica del potere giudiziario lo ha impedito, dando a quello che in fondo sotto il profilo sostanziale poteva configurarsi come un atto amministrativo il rilievo di una sentenza passata in giudicato.

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica