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"L’avvocato Di Pietro va sospeso, ha violato codice e deontologia"

Pubblicate le motivazioni del Consiglio nazionale forense: prima ha scaricato il suo assistito, poi lo ha anche accusato

È online l’integrale della «condanna» a tre mesi di sospensione dell’avvocato Antonio Di Pietro. Sul sito del Consiglio Nazionale Forense (www.consiglionazionaleforense.it) a fatica si possono scovare le dieci pagine delle motivazioni con le quali il leader dell’Italia dei Valori è stato duramente sanzionato per l’illecito deontologico - già evidenziato dall’ordine di Bergamo - compiuto ai tempi in cui Tonino aveva abbandonato la toga da pm per indossare quella di avvocato, illecito consumato ai danni di un suo assistito, che peraltro era anche il suo migliore amico. Nel documento in pdf contenuto nella banca dati dell’organo degli avvocati, vi è la prova provata delle scorrettezze e del tradimento compiuto del paladino dei moralisti nei confronti dell’inseparabile Pasqualino Cianci, coinvolto nel misterioso omicidio della moglie avvenuto a Montenero di Bisaccia l’8 marzo del 2002. In pillole: venuto a conoscenza del fatto di cronaca nera nel suo paese natale, l’ex pubblico ministero Antonio Di Pietro si precipitò in Molise a prendere la difesa dell’amico, che ospitò personalmente a casa. Dopodiché, contravvenendo agli obblighi deontologici e infischiandosene delle indagini da lui stesso svolte, lo avrebbe brutalmente rinnegato. Come? Diventando l’avvocato delle parti civili, ovvero della controparte processuale a fianco dell’accusa, non appena ebbe sentore che Cianci sarebbe finito indagato per omicidio. Di Pietro, che oggi straparla contro il «Giornale» sulla vicenda Boffo, ha commesso il peggiore dei peccati: ha tradito la fiducia della persona assistita e l’affetto della persona che più gli era stata vicina nella vita: «La condotta del professionista - è scritto nel documento - integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e di fedeltà nei confronti della parte assistita e l’illecito deontologico». La singolare condotta dell’avvocato Di Pietro, ad avviso del Consiglio, cozza violentamente con l’articolo 51 del codice deontologico forense laddove si fa chiaramente divieto al difensore di assumere un incarico analogo contro lo stesso cliente nel medesimo procedimento. Di infrangere quella norma, a Tonino, è fregato poco quando s’è accorto che per Pasqualino si stava mettendo male. Non solo non gli ha detto nulla al momento di passare dall’altra parte, ma al clou dell’inchiesta s’è messo pure a fare lo sbirro per incastrare Pasqualino. Bell’amico. Bell’avvocato. Bell’esempio. La sentenza che lo svergogna è online. Carta canta.

II Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica nella sua sede presso il ministero della Giustizia (...) ha emesso la seguente decisione sul ricorso presentato dall’avv. Antonio Di Pietro avverso la decisione (...) con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospenzione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre. FATTOCon esposto (...) il sig. Pa[/TESTO-INFRA]squalino Cianci (...) a quel tempo imputato nel procedimento penale (....) pendente davanti alla Corte d’Assise di Campobasso per l’omicidio di D’Ascenzio Giuliana, in vita moglie dell’esponente, riferiva quanto segue:
1) di aver perduto la moglie assassinata nella casa di abitazione della famiglia, subendo al tempo stesso un’aggressione che ne aveva determinato il ricovero all’Ospedale di Termoli, dal quale era stato dimesso il giorno successivo;
2) di essere stato sentito, qualche ora dopo il ricovero, a sommarie informazioni testimoniali e di essere stato al tempo stesso raggiunto dall’avv. Antonio Di Pietro, appositamente accorso da Milano, in ragione di un antico rapporto di amicizia, tale che subito lo stesso avvocato aveva redatto, di suo pugno, la nomina a difensore dello stesso Cianci, a quel tempo individuato come parte offesa;
3) di essere stato indotto dall’amico difensore, che nel frattempo aveva provveduto alla nomina di un CT (consulente tecnico, ndr) di parte per presenziare all’autopsia sul corpo della moglie, ad alloggiare nella sua casa di Montenero di Bisaccia, dove lui stesso si era trattenuto per diversi giorni, parlando con l’assistito ed assumendo una serie di notizie sui rapporti familiari, sui suoi movimenti e sulla situazione economica della famiglia;
4) che dopo alcuni giorni, senza preavviso, l’avv. Di Pietro gli aveva comunicato la volontà di non più assisterlo, senza dare alcuna giustificazione alla sua decisione e trasferendo la sua difesa ad altro difensore con il consenso dell’assistito, che aveva cieca fiducia in lui;
5) che alla prima udienza davanti alla Corte d’Assise di Campobasso l’avv. Di Pietro si era presentato come difensore delle parti civili, costituito contro l’esponente (Cianci, ndr);
6) che l’avv. Di Pietro aveva fatto uso di informazioniacquisite dall’assistito contro lo stesso e che emblematico di tale situazione era il fatto che, all’udienza del 17 maggio 2005, era stato sentito il teste Antonio Sparvieri, escusso (interrogato, ndr) dallo stesso avv. Di Pietro, quale difensore di Pasqualino Cianci, al tempo parte offesa;
7) che dopo l’escussione dello Sparvieri da parte dell’avv. Di Pietro, quest’ultimo si era fatto conferire il mandato dalle altre parti offese ed aveva depositato (...) memoria, con la quale, in qualità di difensore dei familiari della deceduta Giuliana D’Ascenzo, aveva depositato la nomina di nuovo difensore di fiducia del Cianci, contestuale alla sua rinuncia (...). L’esponente (Cianci, ndr) ravvisava nella condotta del professionista (Di Pietro, ndr) la violazione dei doveri di lealtà e probità e dei doveri imposti dagli artt. 35, 36 e 37 del codice deontologico forense e chiedeva l’apertura di procedimento disciplinare a carico dell’avv. Di Pietro.
ESPOSTO FONDATO (...) L’avv. Di Pietro contestava la fondatezza dell’esposto; ribadiva di non avere mai difeso il Cianci in qualità di imputato; precisava di essere stato designato difensore delle parti civili; escludeva che la sua condotta potesse integrare violazione delle norme (...); escludeva che si fosse determinato un conflitto di interesse fra le parti assistite, avendo egli assunto la difesa delle parti lese ed essendo venuto meno l’incarico del Cianci prima che si verificasse formalmente un qualsiasi conflitto; escludeva, infine, di avere appreso dal Cianci informazioni per lui compromettenti e sosteneva che una sua eventuale rinuncia al mandato processuale avrebbe potuto determinare pregiudizio alle parti lese.
IL FASCICOLO Con delibera (...) il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bergamo disponeva l’apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. Antonio Di Pietro. (...) Dopo alcuni rinvii, acquisita la documentazione prodotta dall’incolpato e svolta l’istruttoria dibattimentale, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bergamo (...) ritenuta la responsabilità disciplinare dell’incolpato, gli irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi tre. 
I MOTIVI DELLA SOSPENSIONE
1) L’avv. Di Pietro aveva assunto la difesa di Pasqualino Cianci il giorno stesso dell’omicidio della moglie di questi e che, in costanza di tale mandato, egli aveva espletato attività difensiva nel suo interesse (...);
2) (...) L’Avv. Di Pietro aveva cessato di assistere il suo difeso (lo stesso Cianci, ndr), per formale revoca del mandato, continuando ad assistere gli altri congiunti della defunta (...);
3) (...) La revoca del mandato celava, in realtà, una rinuncia al mandato da parte del difensore, come emergeva dall’esposto e dalle dichiarazioni rese dall’avv. Di Pietro (...) che si era reso conto della possibilità che il Cianci potesse essere indiziato dell’omicidio della moglie;
4) (...) In entrambi i casi (revoca o rinuncia) il disposto dell’art. 51 dei c.d.f. fa divieto all’avvocato di assumere incarico contro un ex cliente (...);
5) Irrilevante e comunque infondata è la tesi che il difensore avrebbe assunto un mandato collettivo delle parti civili (...)
LA BOCCIATURA Il Consiglio dell’Ordine riteneva la condotta del professionista di rilevante gravità, anche in ragione dei rapporti stretti e confidenziali che egli aveva con il Cianci (...). Avverso la decisione (...) l’avv. Di Pietro ha proposto tempestivo ricorso (...) che non merita accoglimento (...).
È pacifico (...) che:
1) l’avv. Di Pietro ha assunto il mandato di Pasqualino Cianci (...) lo stesso giorno in cui era avvenuto l’omicidio della signora Giuliana D’Ascenzo, quando l’assistito era ancora ricoverato all'ospedale di Termoli;
2) il successivo giorno l’avv. Di Pietro (...) dava incarico al prof. Armando Colagreco di partecipare agli accertamenti di carattere medico legale (...);
3) (...) l’avv. Di Pietro, nella qualità di difensore delCianci, nella masseria di Michelino Bozzelli, procedeva a richiedere informazioni al sig. Antonio Sparvieri consuocero di Pasqualino Cianci (...);
4) il giorno successivo (...) l’avv. Di Pietro acquisiva il mandato, redigendolo di suo pugno, dei genitori e dei fratelli della defunta;
5) (...) l’avv. Di Pietro, quale avvocato di fiducia dei familiari della signora D'Ascenzio, depositava agli atti del procedimento penale memoria difensiva (...) e chiedeva che fossero acquisiti alcuni documenti specifici che si trovavano presso l’abitazione della defunta e del suo precedente assistito Pasqualino Cianci e che fossero svolte presso istituti di credito e nei confronti di privati.
LA CONDANNA FINALE (...) Non vi è dubbio, quindi, che il ricorrente abbia dapprima assunto il mandato dei Cianci e che, solo dopo le prime risultanze istruttorie (...) abbia rinunciato al mandato (...). Non è dubbio che la condotta tenuta dall’avv. Di Pietro integri violazione del disposto dell’art. 51 del codice deontologico forense, che vieta all’avvocato di assumere un mandato professionale contro un proprio precedente assistito. (...) La condotta del professionista integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà (artt. 5, 6, 7 del codice deontologico forense) nei confronti della parte assistita (...). All’accertamento della sussistenza degli illeciti contestati, pur nei limiti di cui alla pronuncia, non può che conseguire la sanzione disciplinare.

Quanto alla determinazione della sua misura, ritiene questo Consiglio che la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi tre, irrogata con la decisione impugnata, sia adeguata alla gravità dell’illecito compiuto. 

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