Dal 7 aprile lo smart working non sarà più soltanto una leva organizzativa o un benefit da spendere nella contrattazione aziendale: per i datori di lavoro diventerà anche un terreno di possibile esposizione penale ed economica. La stretta introdotta dalla nuova legge sulle Pmi rende infatti sanzionabile in modo diretto la mancata consegna dell’informativa scritta sui rischi connessi al lavoro agile. Un passaggio che segna un cambio di passo nella disciplina del lavoro da remoto e che impone alle imprese una maggiore attenzione formale e sostanziale agli obblighi di salute e sicurezza. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.
La stretta normativa
L’obbligo di fornire ai lavoratori in smart working e agli Rls un’informativa scritta sui rischi non nasce oggi: era già previsto dalla legge 81 del 2017. La novità è che la legge n. 34/2026 lo rende finalmente cogente, introducendo sanzioni precise per chi non si adegua. Da domani, dunque, l’omissione potrà costare ai datori di lavoro l’arresto da due a quattro mesi oppure un’ammenda fino a 7.403,96 euro.
Cosa cambia per le imprese
Il principio alla base dell’intervento è chiaro: anche fuori dall’ufficio, il lavoratore conserva pieni diritti e tutele. Per questo l’informativa scritta diventa lo strumento centrale con cui l’azienda dimostra di avere assolto ai propri doveri in materia di prevenzione, in un contesto in cui il controllo diretto sui luoghi di lavoro è inevitabilmente limitato. La sicurezza, insomma, si sposta dalla presenza fisica alla capacità di organizzare regole e responsabilità.
I rischi da mettere nero su bianco
L’informativa dovrà essere trasmessa almeno una volta l’anno e contenere i rischi generali e specifici del lavoro agile, con particolare attenzione all’uso prolungato degli schermi. Dentro rientrano affaticamento visivo, posture scorrette, stress psicofisico e il cosiddetto tecnostress, figlio della connessione continua. Non basta però descrivere i rischi: il datore deve anche valutare preventivamente le condizioni di lavoro, garantire strumenti sicuri e verificare la conformità delle attrezzature eventualmente utilizzate dal dipendente.
Formazione e controlli
La norma non si esaurisce in un adempimento documentale. Alle aziende viene chiesto anche di formare i lavoratori sui rischi connessi alla modalità agile, attivare la sorveglianza sanitaria quando prevista e consentire ai rappresentanti dei lavoratori di verificare l’effettiva applicazione delle misure di protezione. In questo quadro, il modello di informativa predisposto dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro può diventare un supporto utile, ma non sostituisce la necessità di una gestione puntuale e coerente con l’organizzazione interna.