Nellambito delle locazioni a uso abitativo, la disciplina dei patti contrari alla legge di cui allarticolo 13, l. n. 431/98 è argomento, ormai da quasi un decennio, di grande interesse.
Tale disposizione prevede, in particolare, la nullità di «ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato» (comma 1), nonché diretta a derogare i limiti (minimi) di durata previsti dalla legge 431 (comma 3).
Delle descritte ipotesi di nullità, quella che ha fatto senzaltro più discutere è la previsione di cui al comma 1. A portare chiarezza in proposito è stata la Cassazione, che con unargomentata sentenza, ha precisato come la previsione in parola - riferibile tanto ai contratti liberi quanto a quelli regolamentati (cioè: agevolati, transitori e per studenti universitari) - sia diretta a colpire esclusivamente quelle pattuizioni con le quali, nel corso dello svolgimento del rapporto di locazione, le parti si accordino per aumentare limporto del canone rispetto a quello risultante dal contratto originario (cosicché eventuali pattuizioni coeve alla stipula del contratto sarebbero pienamente valide).
Ciò, sul presupposto - hanno chiarito i giudici - che non è prevista alcuna deroga al principio generale per il quale, nei rapporti tra le parti, ha effetto il negozio dissimulato e non quello simulato (come fino a quel momento sostenuto dalla dottrina maggioritaria), ma esprimerebbe il principio della «invariabilità del canone fissato nel contratto originariamente stipulato per tutto il tempo della durata del rapporto stabilita dalla legge».
In pratica - secondo la Corte - in presenza di due scritture contrattuali, luna diretta a regolare i reali rapporti tra le parti (e dunque a stabilire il vero canone di locazione) e laltra alla registrazione, varrebbe a tutti gli effetti la prima scrittura e il conduttore sarebbe tenuto al pagamento del canone (più elevato) previsto da questa (fatta salva ovviamente - per i contratti regolamentati - lazione di nullità concessa al conduttore, nel caso in cui la controdichiarazione preveda un canone superiore a quello massimo definito in sede locale).
*Presidente Confedilizia
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