Maltrattamento sui richiami vivi

Il giudice di Vigevano, Piero Savani, ha assolto Pietro Maria Capelli che stava esercitando la caccia con lo zimbello come previsto dalla l.n. 157/92. Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’imputato era appostato in un capanno dal quale uscivano le funicelle delle imbracature che trattenevano 4 allodole che, sollecitate, si alzavano da terra di una decina di centimetri, fungendo da richiamo. Ecco la motivazione della sentenza.
«Si tratta di modalità di caccia con richiami vivi prevista dalla legge 11/2/1992. Secondo l’agente della Provincia di Pavia, che aveva rilevato il fatto, lo strattonamento a cui erano sottoposte le allodole costituiva un maltrattamento di animali. La difesa (G. Micali) ha spiegato come si dovrebbe ritenere in atto una sofferenza dei volatili utilizzati come richiami.
Occorre innanzitutto rilevare che, con riferimento alla coesistenza delle disposizioni della legge sulla caccia e la disciplina del Codice penale all'epoca dei fatti e la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che: la norma dell'art. 727 cod. pen., e relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, non ha abrogato la disciplina sui richiami vivi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 del 11/2/92, pertanto di tali due discipline occorre rinvenire l'armonico coordinamento.
Si tratta quindi di valutare in che limiti si eserciti legittimamente la caccia con richiami vivi o non si trascenda nel maltrattamento di animali e, sul punto, ancora la Suprema Corte ha osservato che: nell'ipotesi di uccelli utilizzati come richiami e imbracati con una cordicella alla quale venga impresso uno strattone per farli sollevare in volo deve ritenersi che tale comportamento venatorio, consentito dalla legge n. 157, non può integrare gli estremi del reato al maltrattamento di animali. È stato precisato inoltre, che l'utilizzo dell'uccello è lecito quando questo sia regolarmente imbracato e non si sottoponga la fune a violenti strattonamenti, ma ci si limiti a tirarla quel tanto che basti fare alzare in volo l'animale.

Nel caso in discussione Buscaglia, pur parlando di strattonamenti, non ha poi specificato se si trattava di azioni che andassero al di là dell'applicazione della forza necessaria per fare alzare in volo l'animale così non si può ritenere provato che Capelli stesse maltrattando gli animali da richiamo. Si deve quindi assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste».

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