
Secondo la Corte di Cassazione, su due test alcolemici che hanno un risultato differente per chi guida sotto stato di ebrezza, bisogna considerare il risultato con i valori più bassi. In altre parole: si dà ragione all'esito più favorevole all'automobilista.
Una sentenza che arriva dopo un caso di Reggio Calabria, dove la Corte d'Appello aveva confermato - dopo la sentenza di primo grado - la revoca della patente. Il conducente, allora, ha voluto rivolgersi all'ultimo grado di giudizio.
Le due rilevazioni
Durante un controllo l'uomo è stato sottoposto al classico etilometro. La prima rilevazione risultava che avesse un tasso alcolemico pari a 1,56 - tre volte oltre il limite legale consentito - il che avrebbe fatto scattare le sanzioni penali più pesanti. Secondo il nuovo Codice della Strada, infatti, con un tasso superiore all'1,5 g/l si rischia fino a 6000 euro di multa, da sei mesi a un anno di carcere e fino a due anni di revoca della patente di guida. Mentre durante il secondo accertamento fatto dagli agenti - obbligatorio per legge - l'etilometro si è fermato a 1,32 grammi per litro, il che è costato solo il ritiro del permesso di guida.
La decisione
L'uomo è stato condannato sia in primo che in secondo grado. Ma la Cassazione gli ha dato ragione. Secondo i giudici: "È errato l’assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui, sul presupposto che possano essere diverse le variabili che influenzano l’assorbimento e lo smaltimento dell’alcool nell’organismo, deve essere considerato, quale tasso alcolemico rilevante, quello rilevato dalla prima (pari ad 1,56) delle due misurazioni effettuate".
In altre parole: i primi togati hanno ritenuto come rilevante il primo risultato del test - dove l'automobilista era probabilmente della fase di assorbimento dell'alcol - mentre la Cassazione ha stabilito che se "le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi, come previsto nella fattispecie, deve prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso, in ossequio al principio del favor rei" chiarendo anche che: "L’ipotesi di reato contestata all’imputato sussiste quando il tasso alcolemico rilevato alla seconda misurazione risulti superiore al limite previsto dalla legge, non potendo trovare applicazione la revoca della patente di guida qualora il valore della seconda misurazione sia inferiore alla
soglia stabilita".Di conseguenza: "La valutazione deve necessariamente fondarsi sul risultato della seconda misurazione quando questa presenti un valore inferiore rispetto alla prima" concludono nella nota.