Gli aerei sono in ritardo? Potete chiedere il doppio risarcimento. Ecco quando

Gli Ermellini si sono di recente pronunciati sul risarcimento a un danno non patrimoniale in favore di un uomo che si è visto cancellare il volo che l'avrebbe condotto al funerale del padre

Gli aerei sono in ritardo? Potete chiedere il doppio risarcimento. Ecco quando

In caso di disagi negli spostamenti in aereo, ad esempio per quanto concerne la cancellazione dei voli, gli eccessivi ritardi, la perdita di coincidenze o gli imbarchi negati, il passeggero può inoltrare istanza di rimborso, secondo quanto stabilito dal Regolamento Ce 261/2004.

Il caso

Può capitare che il risarcimento non sia sufficiente a compensare tutte le conseguenze effettive del disservizio subito dal cliente, ovvero le cosiddette componenti non patrimoniali del danno. Qualore il cliente patisca ulteriori ripercussioni, può tentare di richiedere alla compagnia aerea un indennizzo supplementare più ampio di quello "standard", che deve comunque rientrare nei parametri fissati dal diritto internazionale e dal diritto nazionale. Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo che, a causa della cancellazione del volo, ha perso il funerale del defunto padre (sentenza 33276 del 29 novembre).

Nei precedenti gradi di giudizio era stata riconosciuta all'uomo una cifra di 600 euro, rientrante nei limiti previsti dall'indennizzo forfettario previsto dalle norme comunitarie. Nessun risarcimento, quindi, per i danni morali e la sofferenza patita dal cliente. Pur provando l'improrogabilità delle esequie del padre, il passeggero non avrebbe potuto ricevere, secondo la corte territoriale, il rimborso per un danno non patrimoniale, non essendo stati individuati dai giudici i requisiti di gravità che dovrebbero essere caratteristici di quel genere di situazione. Oltre ciò, la cancellazione dei voli non viene ritenuta ipotesi di reato ricollegabile al riconoscimento del danno morale (art.2059 del Codice civile).

Il ribaltamento della sentenza

Nel giudicare il caso, gli Ermellini hanno ricordato che per riconoscere un danno morale è sufficiente che venga leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, e questo anche se le circostanze (la cancellazione dei voil) non si vengano a delineare come ipotesi di reato ma semplicemente come illeciti civili.

Questo principio, che può determinare il riconoscimento del danno non patrimoniale, non va esteso a ogni circostanza o evento della vita del cittadino, ma va riconosciuto qualora l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, ovvero quando l'offesa è grave, quando supera una soglia di tollerabilita della comune convivenza civile o quando il disagio incide in modo significativo sulla vita della vittima.

Il non aver partecipato al funerale del padre è per la Cassazione un danno rilevante: la Costituzione, infatti tutela la famiglia (art.29 e art.30), e le esequie di un genitore devono essere considerate come momenti unici e irripetibili nella vita di un nucleo familiare. Ecco perché gli Ermellini hanno ha rinviato la causa al Giudice del merito, in maniera tale che egli possa stimare e provvedere a risarcire il danno non patrimoniale rilevato.

Disagi in volo

Altre sentenze della Cassazione hanno messo mano a una disciplina complessa, come quella che tutela i viaggiatori, che prevede cancellazioni di voli, gravi ritardi, perdita di coincidenze e smarrimento dei bagagli.

Recentemente gli Ermellini avevano confermato la decisione di un giudice di merito che aveva individuato il danno patrimoniale per un viaggiatore colpito da un ritardo: quei 45 minuti avevano comportato la perdita della "coincidenza", facendo arrivare l'uomo a destinazione il giorno successivo. La Cassazione confermò il rimborso accessorio,"non trattandosi nella specie di meri disagi o fastidi ma di una vera e propria limitazione della disponibilità del proprio tempo, della libertà di movimento e di circolazione" (sentenza 26427/2023).

Anche la ritardata consegna di un bagaglio può diventare un caso di danno non patrimoniale, a causa dell'ansia e del disagio derivanti "dalla lesione del diritto di circolazione in tema di trasporto aereo internazionale, (che ha rilievo costituzionale ex articolo 16 Costituzione), la quale va intesa come limitazione alla libertà di movimento derivante dall’indisponibilità dei propri oggetti personali durante una parte del soggiorno all’estero" (ordinanza 4723/2023): la compagnia aerea ha dovuto provvedere al risarcimento.

Stesso discorso per la perdita totale del bagaglio: ad essere risarcito, è non solo il valore patrimoniale dei beni smarriti e quello derivante dal costo per acquistarli nuovamente, ma pure il danno non patrimoniale (sentenza 8200/2023).

Dunque, a meno che non si tratti di circostanze eccezionali, che esulano dalle responsabilità imputabili alle compagnie aeree, le cancellazioni dei voli, i pesanti ritardi o i danni ai bagagli che comportano delle conseguenze possono rientrare nei casi in cui il passeggero ha il diritto di richiedere, oltre a quello puramente patrimoniale, un indennizzo

accessorio: a essere risarciti sono i danni morali e le sofferenze derivanti dalla lesione di diritti primari della persona, quali ad esempio la libertà di movimento o quella di partecipare a eventi unici della vita familiare.

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