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Guida sotto effetto di droga, punibile solo se c’è pericolo: la decisione della Consulta

Chi assume sostanze stupefacenti e si mette alla guida non sarà più punito a priori: ecco la decisione della Corte Costituzionale e cosa cambia rispetto alle norme restrittive dell'articolo 187 del Codice della Strada

Guida sotto effetto di droga, punibile solo se c’è pericolo: la decisione della Consulta
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La Corte Costituzionale si è pronunciata per chi guida sotto l'effetto di droga: il conducente del mezzo potrà essere punito soltanto se crea un reale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

La nuova formulazione

In pratica, secondo l'articolo 187 del Codice della Strada che ha subito una stretta nel 2024, guidare un mezzo di trasporto (auto o moto) non viene considerato illegittimo per la nuova interpretazione che gli si deve dare: può essere punito soltanto chi, al volante, dopo aver assunto sostante stupefacenti crea pericolo al prossimo, ovvero alla sicurezza della strada. In precedenza, invece, la punizione avveniva a priori, ovvero chi si metta alla guida "in stato di alterazione psico-fisica" dopo aver assunto droga. La nuova formulazione dell'articolo 187 punisce soltanto chi guida "dopo aver assunto" sostanze stupefacenti.

I dubbi di tre giudici

Questa norma è stata interpretata così dalla Consulta dopo che tre giudici avevano espresso dubbi sulla legittimità della parte in questione contenuta nell'articolo 187. Secondo i giudici che hanno chiesto spiegazioni alla Consulta, si sarebbero puniti guidatori che potevano aver assunto droghe anche molti giorni, settimane o mesi prima con risultati ritenuti "irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale; non consentirebbe di individuare con precisione l'area delle condotte punibili; e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l'altro, alla disciplina del reato di guida sotto l'influenza dell'alcol".

Cosa cambia adesso

Sebbene la Corte Costituzionale non abbia condiviso queste censure, ha spiegato che c'è il bisogno di una "interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore". Dunque, non sarà più necessario dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica ma si dovrà accertare la presenza, nell'organismo del conducente, di quantitativi di sostanze stupefacenti "che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo".

La Consulta, in un comunicato, spiega che "non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore.

Ma occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale".

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