Niente cattedra al prof canadese: "È extracomunitario". Ma il giudice lo reintegra

Il docente era stato allontanato da un liceo in cui avrebbe dovuto insegnare il francese. Il tribunale: "Scelta discriminatoria"

«Appare in linea generale evidente come l'esclusione del lavoratore extracomunitario dall'accesso al mercato del lavoro sul solo presupposto della mancanza del requisito della cittadinanza appaia comportamento di natura discriminatoria». Lo scrive il giudice del lavoro Marco Gualdi nell'ordinanza con cui ha accolto il ricorso di un insegnante canadese chiamato a fare il supplente per le lezioni di conversazione in lingua francese dal liceo scientifico Cavalleri di Parabiago e rimandato a casa dopo una settimana perché non ha la cittadinanza italiana o comunitaria. Il giudice ha dichiarato «la natura discriminatoria della condotta tenuta dal ministero dell'Istruzione» e ha ordinato «di adottare tutti gli atti necessari a consentire» al docente «di essere inserito, senza alcuna riserva relativamente al requisito della cittadinanza, alle graduatorie per il biennio 2009/2010 per il personale educativo di conversazione in lingua estera». Il canadese, regolarmente residente in Italia e iscritto alle graduatorie per il biennio 2009/2010, era stato chiamato dalla scuola a fare il supplente per l'ora di conversazione nella sua lingua madre il 22 settembre scorso. Una settimana dopo, con una lettera, il liceo annullava la nomina «perché ai sensi dell'articolo 3 comma 1 D. M. 56/2009 non è in possesso del requisito della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Ue». A novembre, assistito dagli avvocati Eugenio Polizzi e Alberto Guariso, il canadese aveva presentato ricorso contro il ministero e contro il liceo, chiedendo al giudice di accertare la natura discriminatoria del comportamento tenuto dalle amministrazioni e di ordinare la cessazione di questo comportamento. Secondo quanto scrivevano i legali nel ricorso, la discriminazione consiste nell'aver escluso il docente dalle graduatorie scolastiche per il biennio 2009/2010 «sul solo presupposto della mancanza (...) del requisito della cittadinanza». In udienza, il 22 dicembre, si è costituito il solo ministero, che si è limitato a eccepire l'incompetenza del giudice del lavoro ritenendo competente il tribunale ordinario. Ieri il giudice ha depositato l'ordinanza con cui non solo ha ribadito la propria corretta competenza a giudicare questa materia, ma ha dichiarato il comportamento discriminatorio del ministero, sostenendo che «il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento appare evidentemente e chiaramente orientato a sostenere il principio di uguaglianza e parità di trattamento fra cittadini extracomunitari e cittadini italiani, tendendo a rimuovere tutti gli ostacoli destinati a frapporsi al perseguitamento della finalità di carattere generale». Aggiunge poi che «il fine ultimo del perseguitamento della tutela del lavoratore extracomunitario e della parità di trattamento deve ritenersi non trovino uno ostacolo neppure nella natura "pubblica" del datore di lavoro».

Il solo limite previsto dalla legge, spiega, riguarda l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale che è precluso agli extracomunitari. Tuttavia, in questo caso, secondo Gualdi «appare evidente come anche l'attività di insegnamento non integri i requisiti sopra prospettati».

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