Angelo Alessandro Sammarco
Il Giornale ha ospitato una polemica accesa ma garbata, tra il dottor Giancarlo Caselli e il giornalista Filippo Facci sul processo Andreotti. Scrive Facci: il Presidente Andreotti è stato prosciolto dalla accuse di collusione con la mafia; poiché egli è risultato innocente, la Procura di Palermo ha sbagliato gravemente nel sostenere laccusa. La replica del dottor Caselli è imperniata su diverse considerazioni: lonorevole Andreotti è stato prosciolto da uno degli addebiti per intervenuta prescrizione; alcuni fatti storici sui quali laccusa si è fondata sono stati accertati dai giudici di merito: la sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso dellimputato, ha confermato il proscioglimento per prescrizione e quindi anche la ricostruzione dei giudici di merito che è ormai divenuta definitiva. Ritengo che il contrasto sia dovuto ad una diversità di punti di vista entrambi degni di attenzione. Il punto di vista del Dott. Caselli è di natura tecnico-giuridica ed è ineccepibile. La sentenza che dichiara la prescrizione non accerta infatti linnocenza dellimputato: anzi, può stabilire che limputato abbia effettivamente commesso i fatti di cui è stato accusato, dichiarando però che il reato oggetto dellaccusa si è ormai estinto a causa del decorso del termine di prescrizione.
Daltra parte, nel suo discorso privo di tecnicismi giuridici, il giornalista ha colto la profonda contraddizione di un sistema giudiziario che, pur avendo accertato le responsabilità dellimputato, tuttavia lo ha lasciato impunito, di fatto beneficiandolo dello status di innocente. Sennonché, né il tecnicismo formale, né la semplificazione sostanziale, sono a mio avviso metodi interpretativi sufficienti a cogliere il significato profondo della vicenda Andreotti che pone il problema cruciale tuttora pessimamente risolto, delluso dei pentiti nel processo penale. È noto che i cosiddetti pentiti, a fronte della collaborazione prestata a favore dellautorità giudiziaria, godono di rilevanti benefici, di natura economica, sociale e penitenziaria. Si tratta quindi di una collaborazione interessata, al punto da essere in un certo senso retribuita nellambito di un contratto a prestazioni corrispettive. Il primo quesito è dunque di tipo morale, dovendosi stabilire se sia o meno accettabile il fatto, non soltanto che lo Stato scenda a patti con la criminalità, ma che ad alcuni degli esponenti più efferati di questa, siano erogate, in cambio della collaborazione, dispendiosissime prestazioni, per di più alimentate con risorse pubbliche. Tuttavia, se la lotta contro la criminalità ha un «prezzo», e se il mezzo efficace in questa lotta è il pentitismo, allora può essere certamente giustificato lintervento premiale che punti alla collaborazione di tutti coloro che sono in grado, fornendo alle Autorità informazioni rilevanti, di colpire le associazioni criminali. Non bisogna però confondere limpiego a livello investigativo delle informazioni dei collaboranti, con lutilizzazione delle stesse sul piano processuale. Infatti, mentre è perfettamente comprensibile la raccolta di tutte le informazioni utili per la scoperta dei fenomeni criminali e lindividuazione di tutti coloro che potrebbero esservi coinvolti, non può essere altrettanto giustificato luso indiscriminato di simili informazioni come prove di colpevolezza in un processo penale. Insomma, un conto è linformazione investigativa da cui si ricava una notizia di reato e altro conto è la prova del reato che richiede ben altre e più rigorose garanzie di attendibilità, genuinità e credibilità. Ebbene, chiunque può rendersi conto che laccusa del pentito, proprio perché formulata in vista dei consistenti benefici previsti nella legislazione premiale e nellambito di specifici contratti di collaborazione non può per definizione essere prova.
Non potrà infatti mai essere credibile, né potrà mai fornire la certezza assoluta della verità delle proprie dichiarazioni un soggetto altamente interessato, quale il collaborante. Purtroppo, un simile incontestabile dato non è recepito nella nostra legislazione processuale che, anzi, in moltissimi casi, attribuisce al pentito addirittura la patente di credibilità del testimone.
Risparmio al lettore la sequenza contorta dei numerosi e intricati passaggi previsti nelle disposizioni vigenti che però conducono a questa univoca sconcertante conclusione: il pentito retribuito e interessato può fornire con le proprie dichiarazioni elementi direttamente utilizzabili come prova a carico dellimputato. Si tratta di una tragica perversione normativa: le dichiarazioni dei pentiti non forniscono alcuna garanzia di verità, tuttavia su di esse si imbastiscono processi e condanne di schiere di imputati, più o meno noti, più o meno nobili, ma sempre ugualmente vittime dello stesso cieco meccanismo. Ecco perché in un contesto così assurdo, possono avere tutti ragione, a seconda del punto di vista. E così lesperto di diritto si richiamerà alla scrupolosa e formale osservanza delle norme vigenti, mentre il giornalista osservatore, prenderà in considerazione lo scarso valore di attendibilità delle accuse fondate sulle dichiarazioni incrociate dei pentiti.
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