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«Non si può sparare in aria per spaventare chi fugge»: punito un carabiniere

Il Tar della Lombardia conferma la sanzione disciplinare a carico di un militare che aveva esploso due colpi durante l'inseguimento di un gruppo di ragazzi disarmati

Commette una violazione e può essere punito il carabiniere che, per intimidire e convincere alla resa dei fuggitivi disarmati, esploda dei colpi di pistola in aria con l'arma di ordinanza. A stabilirlo, con una sentenza depositata nei giorni scorsi, è stato il Tar della Lombardia che ha respinto il ricorso di un milite dell'Arma di Seregno contro la sanzione di «ammonimento» che gli era stata inflitta in occasione dell'episodio.
Si legge nella sentenza: «In data 14 febbraio 2009 il Carabiniere R.D. nel corso di un servizio di autopattuglia era coinvolto nell'inseguimento di un'autovettura con a bordo alcuni giovani che, cercando di sfuggire al controllo delle forze dell'ordine, aumentava la propria andatura di marcia sfondando una barriera di legno posta all'ingresso di un'area pedonale. I conducenti dell'autovettura, giunti nei pressi del lago artificiale di Giussano, fermavano la macchina e proseguivano la loro fuga a piedi. Durante l'inseguimento il Carabiniere R. esplodeva in aria due colpi di pistola a scopo intimidatorio. L'accaduto era oggetto di un rapporto ai superiori dal quale scaturiva un procedimento disciplinare a carico del ricorrente che si concludeva con la sanzione di corpo del rimprovero».
Il giovane carabiniere aveva presentato ricorso, sostenendo tra l'altro che «diversamente da quanto si afferma nel verbale, l'episodio contestato non sarebbe avvenuto in zona limitrofa all'abitato ma in aperta campagna. In tale frangente l'esplosione di colpi a scopo intimidatorio, non poteva, quindi, ritenersi in assoluto vietata come, del resto, prevedono le circolari in materia».
Ma i giudici amministrativi danno torto al carabiniere: «Occorre osservare che, a prescindere dalla questione generale se gli spari a scopo intimidatorio esplosi in occasione dell'inseguimento di fuggitivi ricadano o meno sotto la copertura della causa di giustificazione prevista dall'art. 53 c.p., ciò che nella specie rileva, ai fini della correttezza della condotta dell'agente sotto il profilo disciplinare, è che la predetta modalità di uso dell'arma in dotazione era espressamente stata vietata dal Comandante della Compagnia del CC di Seregno, alla quale il ricorrente appartiene, nella sua istruzione del 17/0/2005 alla quale il Reinaudo avrebbe dovuto attenersi». Inoltre, scrivono i giudici, «ai fini di esimere il ricorrente da responsabilità disciplinare non può rilevare la distanza più o meno marcata dal centro abitato del luogo in cui il fatto sarebbe avvenuto.

Invero, a parte la generalità del divieto di esplosione di colpi in occasione dell'inseguimento di persone disarmate datesi alla fuga previsto dalla menzionata istruzione del 17 ottobre 2005, ciò che nel caso di specie rileva è il fatto che il militare abbia adottato tale misura estrema senza previamente verificare se essa, nella circostanze del caso, fosse effettivamente necessaria».

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