Cronache

Nuove norme Ue per l’aviaria

La Commissione europea ha adottato alcune misure integrative di riduzione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria che, almeno stavolta, per la caccia viene evocata in maniera positiva e non nefasta come accaduto nell'ultimo anno. Infatti la Commissione introduce modifiche importanti particolarmente in relazione alla possibilità di reintrodurre l'utilizzo di richiami vivi nella caccia da appostamento tramite il nuovo articolo 2 ter «Deroghe». Fra tali deroghe è scritto che «l'autorità competente può autorizzare (tra gli altri, ndr) l'uso di uccelli da richiamo nella caccia agli uccelli» a un duplice fine: o «per attirare i volatili selvatici ai fini del campionamento nel quadro dei programmi di indagine degli Stati membri sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici», oppure «nel rispetto di idonee misure di biosicurezza, che comprendono: l'identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante inanellamento; l'attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo; la registrazione e la comunicazione dello stato sanitario di tali uccelli, nonché test di laboratorio per l'aviaria nel caso di morte e alla fine della stagione di caccia; una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo e il pollame e altri volatili in cattività; la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature utilizzati per il trasporto degli uccelli da richiamo e per il trasferimento nelle zone in cui vengono collocati; limitazioni e controllo degli spostamenti soprattutto per impedire il contatto con altri corpi idrici; l'elaborazione e l'attuazione di orientamenti relativi a buone pratiche di biosicurezza che precisino gli interventi contemplati».
Tutto ciò, in buona sostanza, significa che il divieto di utilizzo di richiami vivi nelle cacce da appostamento non è più assoluto come in precedenza, bensì che ogni Stato membro può derogarvi a condizione di rispettare i principi summenzionati. Nello specifico vi sono una serie di condizioni di autorizzazione che devono essere rispettate dal Paese membro che voglia avvalersi di tale deroga, soprattutto inerenti una corretta istruttoria sulla valutazione di rischio e una costante relazione informativa con la Commissione Ue. Interessante, infine, l'art. 2, che recita «gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
Sarebbe perciò il caso che anche le autorità sanitarie italiane, a conoscenza di questa decisione comunitaria, considerassero l'opportunità di reintrodurre l'impiego dei richiami vivi di anseriformi e caradriformi, a suo tempo vietato dal ministro Storace.

I cacciatori di acquatici sarebbero ben contenti di sottoporsi a qualche regola e controllo in più, pur di potere disporre ancora delle loro anatre da richiamo, essenza della caccia da capanno.

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