Otto anni per una sentenza: giudice condannato a 8 mesi

Per colpa dell’inerzia del magistrato sette mafiosi uscirono di prigione

da Catania

Dopo la radiazione dall’ordine giudiziario decisa dal Csm per l’ex giudice Edi Pinatto, il magistrato che ha impiegato 8 anni per depositare la motivazione di una sentenza emessa quando era in servizio al Tribunale di Gela, in provincia di Caltanissetta, adesso è arrivata anche la condanna: il gup di Catania gli ha inflitto otto mesi di reclusione, pena sospesa, per omissione in atti d’ufficio.
Il ritardo nel deposito della motivazione del processo «Grande Oriente» aveva provocato la scarcerazione di numerosi imputati condannati. Il gup di Catania, ieri, ha pure condannato «il giudice lumaca» a un risarcimento in favore dello stato da stabilire in separata sede per i danni arrecati alla magistratura.
Per il ritardo nel deposito della sentenza, che ha consentito a diversi dei sette imputati la scarcerazione per decorrenza dei termini di detenzione, il 16 giugno scorso il Consiglio superiore della magistratura aveva rimosso il magistrato dall’ordine giudiziario: all’epoca svolgeva l’incarico di pubblico ministero a Milano.
Non è la prima volta che Pinatto viene giudicato per il ritardo nel deposito delle motivazione della sentenza del processo Grande oriente.
La Procura di Catania ne aveva chiesto il rinvio nell’ottobre del 2006. L’anno successivo l’allora magistrato fu giudicato con il rito abbreviato e il Gup dispose il proscioglimento perché «non c’era dolo» nel suo comportamento sottolineando che «il ritardo era dovuto a carenze nell’organizzazione del lavoro».
I difensori dell’ex giudice avevamo invece chiesto l’assoluzione sostenendo che il togato era oberato di lavoro e per questo non aveva potuto dedicarsi alla sentenza del processo «Grande oriente» riguardante alcuni boss del clan Madonia di Gela.

Sette imputati, condannati in primo grado a pene pesanti, erano stati scarcerati due anni dopo per decorrenza dei termini perché il giudizio di appello non aveva potuto essere celebrato in assenza delle motivazioni del primo grado.

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