Cronaca locale

Pietro Bartolo: "L'Italia cancelli questo decreto sicurezza"

L'ex sindaco di Lampedusa interviene sulla sentenza della Corte europea che ha stabilito che un richiedente asilo, anche se colpevole di una violazione, non può essere privato dell'accoglienza

Pietro Bartolo: "L'Italia cancelli questo decreto sicurezza"

Punta il dito contro il decreto sicurezza voluto dall'ex ministro della Lega Matteo Salvini l'ex sindaco di Lampedusa Pietro Bartolo. Lo fa commentando la sentenza della corte di giustizia dell'Unione europea sui richiedenti asilo. "La sentenza - dice Bartolo, oggi eurodeputato e vicepresidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni - ha stabilito che una persona che richiede protezione internazionale e si sia resa colpevole di violazione delle regole dei centri di accoglienza e di comportamenti violenti non per questo debba essere privata delle condizioni materiali di accoglienza, come alloggio, vitto e vestiario".

Poi l'ex sindaco ed ex responsabile del poliambulatorio di Lampedusa prosegue: "La Corte si preoccupa soprattutto dell’aspetto umanitario e stigmatizza apertamente il fatto che, come avviene in Italia a causa del famigerato decreto sicurezza ancora in piedi, il richiedente asilo che viola le regole sia sottoposto giustamente a sanzione, ma poi abbandonato in mezzo ad una strada. E ciò può riguardare spesso anche minori non accompagnati. Questa è la drammatica realtà che la Corte di Giustizia ha messo in luce e gli Stati Membri adesso dovranno presto adeguarsi. In Italia quando?".

Cosa dice la sentenza

Nella sentenza Haqbin (C-233/18), la grande sezione della Corte si è espressa per la prima volta sulla portata del diritto conferito agli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili quando un richiedente protezione internazionale si sia reso colpevole di una grave violazione delle regole del centro di accoglienza presso cui si trova o di un comportamento gravemente violento. La Corte ha giudicato che la disposizione non consente agli Stati membri di d’infliggere in siffatto caso una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza del richiedente relative all'alloggio, al vitto o al vestiario.

Il caso di Zubair Haqbin

Zubair Haqbin è un cittadino afghano, arrivato in Belgio come minore non accompagnato. Dopo aver presentato domanda di protezione internazionale, è stato ospitato in un centro di accoglienza. Qui è stato coinvolto in una rissa fra residenti di origini etniche diverse. A seguito di tali fatti, il direttore del centro di accoglienza ha deciso di escluderlo, per un periodo di 15 giorni, dall'assistenza materiale in un centro di accoglienza. In quei giorni Haqbin ha trascorso le notti in un parco a
Bruxelles e presso amici. Il giudice del rinvio, adito di un appello di Haqbin avverso la pronuncia di primo grado che respingeva il suo ricorso contro la decisione di esclusione, ha sottoposto alla Corte questioni vertenti sulla possibilità per le autorità belghe di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza di un richiedente protezione internazionale nella situazione di Haqbin. La Corte ha precisato che le sanzioni possono, in linea di principio, riguardare le condizioni materiali di accoglienza. Sanzioni del genere devono essere obiettive, imparziali, motivate e proporzionate alla particolare situazione del richiedente, e
devono, in tutte le circostanze, salvaguardare un tenore di vita dignitoso. Quindi, secondo la Corte, una revoca, seppur temporanea, del beneficio di tutte le condizioni materiali di accoglienza o delle condizioni materiali di accoglienza relative all'alloggio, al vitto o al vestiario sarebbe incompatibile con l'obbligo di garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso. Una simile sanzione priverebbe infatti quest’ultimo della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più
elementari. Inoltre, violerebbe il requisito di proporzionalità.

"Un tenore di vita dignitoso ai richiedenti asilo"

Nella sentenza la Corte ha aggiunto che gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare in modo permanente e senza interruzioni un tenore di vita dignitoso e che le autorità incaricate dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale devono assicurare, in modo regolato e sotto la propria responsabilità, un accesso alle condizioni di accoglienza idoneo a garantire tale tenore di vita.

Esse non possono quindi limitarsi, come intendevano fare le autorità competenti belghe, a fornire
al richiedente escluso un elenco di centri privati per i senzatetto che avrebbero potuto accoglierlo.

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