Passi carrabili «Vi spiego perché non si deve pagare per quelli a raso»

Caro Massimiliano rispondo all'assessore Fossati sui passi carrai a raso perché non concordo su niente e affermo quanto segue: Fossati parla di un 2 per cento di casi di quelli considerati a raso e che quindi non costituirebbero un problema? Ma il capo area della Provincia parla di un 90% dei casi e rispondendo proprio al difensore civico dice: «una tale interpretazione porterebbe ad esentare il 90% dei passi carraio forse più». E allora come la mettiamo? Inoltre: se è vero che gli avvocati non si sono presentati dal giudice di pace e ciò sarebbe il motivo di alcune sentenze a favore dei cittadini come ha affermato Repetto in consiglio di mercoledì, a mio avviso questi avvocati lo hanno fatto per pudore, il che giustificherebbe anche le altre sentenze a favore dei cittadini, laddove gli avvocati seppur presenziando non hanno fatto ulteriori contro deduzioni in quanto la Provincia insiste nel dichiarare che ad ogni passo carrabile deve e ribadisco deve corrispondere un cartello e il pagamento del relativo canone. Ma: l'articolo 22 del Codice della strada, ha stabilito che «i passi» carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada (la provincia nel nostro caso). L'articolo 46 del regolamento del Codice della strada (DPR n. 495/1992) aveva pure ribadito che il «passo carrabile deve essere segnalato mediante l’apposito segnale», cioè il cartello di divieto di sosta, per il quale si deve pagare un canone annuo. Inoltre per passo carrabile si intende sempre e solamente quello definito dal decreto legislativo n. 507/1993, ossia: quelli con manufatti o interruzione del marciapiede. Ne consegue che i passi a raso continuano ad essere esclusi sia dalla tassa sia dal segnale a pagamento, tanto è vero che l'articolo 36 del DPR n. 610/1996 ha successivamente modificato la norma del regolamento del Codice della strada, stabilendo che nei passi a raso il divieto di sosta e il relativo cartello sono subordinati alla richiesta del proprietario rendendo quindi pienamente ammissibile il fatto di non avere il cartello di divieto pur avendo di fatto un passo a raso.


Concludendo: se richiedo questo cartello giustamente devo pagare il canone o la tassa, così come pago se ho fatto delle modifiche al piano stradale traendone un beneficio che di fatto giustificano il canone. Ma se sono a raso e non voglio il cartello perché devo pagare? Quindi per me la provincia ha torto e ha ragione il difensore civico.
*consigliere provinciale Lista Biasotti

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