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Perché non si può applicare la legge di guerra

Perché non si può applicare la legge di guerra

Egregio dottor Lussana, recentemente Lei ha pubblicato la proposta di un lettore che - per difenderci dal terrorismo - auspicava l’applicazione della legge di guerra.
L’idea si sarebbe potuta prendere in considerazione se non fosse intervenuta - tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 - l’imbecillità pacifista dei legislatori di allora.
Gli italiani non sanno, infatti (perché nessuno li ha mai informati) che una legge del 1981 riformò il c.m.p.p. (codice penale militare di pace) lasciando inalterato quello di guerra, che in teoria (molto in teoria) dovrebbe essere tutt’ora vigente.
Però esso è inapplicabile (e sono disposto a spiegarLe nei dettagli - a Sua richiesta - perché sia inapplicabile).
Nella spocchiosa presunzione che l’Italia, per dettato costituzionale, non dovesse più essere coinvolta in conflitti armati, furono di fatto smantellate le strutture portanti del c.p.m.g. (codice penale militare di guerra) abolendo il Tribunale Supremo militare e creando le Corti militari d’Appello, tutt’ora previsto il primo e non previste le seconde dal c.p.m.g.; riforma che, per conseguenza, ne impedisce il funzionamento.
Inoltre, in seguito ad un provocato parere «non vincolante» del Consiglio di Stato, i magistrati militari non sono più stati inseriti nel Corpo degli Ufficiali della Giustizia Militare (Corpo mai abolito e tuttora esistente, almeno sulla carta) e non sono più stati loro attribuiti i gradi militari previsti dalla legge (mai abrogata); anzi, non è più obbligatorio l’aver prestato servizio militare, per il che ci si ritrova - nei tribunali militari - con P.M. e giudici militesenti, assolutamente ignari (non per colpa loro) della diversità tra la vita civile e quella militare; diversità che, illo tempore, rese necessaria la diversificazione delle due discipline.
Lo spazio non mi consente di entrare nei particolari, ma sono a Sua disposizione per un’eventuale, dettagliata, illustrazione dell’argomento.
Mi consenta, però, di terminare con un esempio sullo scoordinamento dei legislatori.
L’art. 9 del c.p.m. di guerra (formalmente vigente) prescrive che: «...sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all’estero...».
Ma ai nostri Corpi di spedizione - dal Libano in poi (mi sfugge che cosa sia stato deliberato per l’Irak) - fu sempre applicato, con una leggina ad hoc, il c.p.m. di pace. Il quale c.p.m.p. all’art. 148 punisce il reato di diserzione con la reclusione da 4 mesi a 2 anni.
Successivamente, l’ex mio professore di diritto penale, Giuliano Vassalli, diventato Guardasigilli - dimenticando di correlarsi con altre discipline, quali, appunto, il diritto militare - promosse una riforma del codice di procedura penale, in forza della quale (art. 380 e 381) non può essere arrestato, neppure in flagranza, colui che commetta un delitto punito, nel massimo, con una pena inferiore ai tre anni di reclusione.
Conseguentemente, applicando il c.p.m.p.

, un militare che, in pieno combattimento, si stufi di sparare e - riconsegnando l’arma al superiore - dica: «Capitano» (non più Signor, per carità! non è più permesso) «mi sono stufato e ritorno a casa; siccome passo da Bari, vuole che porti i Suoi saluti alla Sua famiglia?», non potrebbe essere arrestato.
Viva l’Italia

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