Il piano bus turistici del Comune? Per il Tar è tutto da rifare

Accolto il ricorso dei tour operator per la sleale concorrenza di Trambus

Il Comune di Roma «non può legittimamente esimersi dal procedere a un attento riesame» del documento di revisione tecnica e tariffaria del «Piano Bus Turistici» della capitale. Lo ha stabilito la II sezione del Tar del Lazio che ha così accolto il ricorso con il quale due tour operator, la «Eis srl» e la «Alterinibus», chiedevano una pronuncia sul silenzio-rifiuto del comune capitolino a dare una risposta sulla determinazione con la quale l’Antitrust il 21 giugno ha ritenuto che il piano capitolino crei «disparità di trattamento», ledendo anche la concorrenza tra i soggetti operanti nel mercato del trasporto pubblico. La vicenda sulla quale si è pronunciato il Tribunale amministrativo regionale ha inizio con la contestazione da parte delle due società della delibera con la quale il 15 dicembre 2005 il Consiglio comunale di Roma approvò il nuovo Piano-torpedoni introducendo, per il rilascio dei permessi di circolazione in città, un nuovo sistema di tariffe differenziate a seconda che gli operatori avessero o meno a disposizione all’interno del territorio comunale un’autorimessa ove ricoverare gli automezzi. Il successivo 21 giugno, l’Agcm, pur riconoscendo al «Piano le finalità di disciplinare - si legge nel provvedimento - l’ingresso e la circolazione dei pullman turistici nel centro storico di Roma, in ragione della situazione di congestione del traffico, e al fine di contenere i livelli di inquinamento ambientale», ha tuttavia ritenuto «fonte di disparità di trattamento con gli operatori - si legge nella sentenza del Tar - l’esercizio d’attività dei pullman turistici gestiti dalla Trambus e lesivo della concorrenza, tra soggetti operanti sul medesimo mercato, il predetto sistema tariffario, invitando il Comune di Roma a riesaminare il contenuto della deliberazione consiliare». Quasi due mesi dopo, Eis e Alterinibus chiesero al Comune di annullare la sua delibera e di rivederne il contenuto in conformità alla segnalazione dell’Antitrust. Non avendo ricevuto risposta, si sono dunque rivolti al Tar.

I giudici amministrativi adesso hanno ritenuto che «l’attività di segnalazione costituisce pur sempre un’attività di natura amministrativa, sicché l’amministrazione destinataria non può legittimamente esimersi dal procedere a un attento riesame della vicenda in contestazione».

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