Il plagio? Non basta essere identico per «otto battute» Deve anche suscitare le «stesse emozioni dell’originale»

Letteralmente, il plagio (che può essere totale o parziale) consiste nell’appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui. Non è quindi un «falso d’autore» (che è una dolosa attribuzione di paternità a chi non è autore) e non è neppure una «contraffazione» (che è una violazione dei diritti patrimoniali dell’autore). Con un po’ di semplificazione, si può dire che gli elementi che possono essere plagiati, riguardano la struttura di un brano, che è composta da tre elementi: la melodia, l’armonia e il ritmo. Per di più, la legge - che è la ben nota legge sul Diritto d’autore numero 633 del 1941 più successive integrazioni - stabilisce che per essere definito «plagio», il brano deve suscitare nell’ascoltatore le «stesse emozioni dell’originale». Infine le pene. Dal punto di vista civilistico, sono applicabili le sanzioni previste a tutela della paternità (articoli 168 e seguenti della legge sul diritto d’autore). E dal punto di vista giudiziario, il plagio è considerato una aggravante della contraffazione. Insomma, il tema è molto complesso e, tutto sommato, regolato in modo assai discusso dal legislatore perché nel nostro ordinamento mancano criteri precisi e inappellabili per la definizione di plagio.

Nell’uso internazionale si è affermato negli anni il «principio della durata minima di una sovrapposizione». Per intenderci, per definirsi plagio, una canzone deve essere identica all’altra per almeno otto battute. Una tesi che in Italia non ha il marchio legislativo ma che è stata ormai comunemente accettata.

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica