Letteralmente, il plagio (che può essere totale o parziale) consiste nellappropriazione degli elementi creativi dellopera altrui. Non è quindi un «falso dautore» (che è una dolosa attribuzione di paternità a chi non è autore) e non è neppure una «contraffazione» (che è una violazione dei diritti patrimoniali dellautore). Con un po di semplificazione, si può dire che gli elementi che possono essere plagiati, riguardano la struttura di un brano, che è composta da tre elementi: la melodia, larmonia e il ritmo. Per di più, la legge - che è la ben nota legge sul Diritto dautore numero 633 del 1941 più successive integrazioni - stabilisce che per essere definito «plagio», il brano deve suscitare nellascoltatore le «stesse emozioni delloriginale». Infine le pene. Dal punto di vista civilistico, sono applicabili le sanzioni previste a tutela della paternità (articoli 168 e seguenti della legge sul diritto dautore). E dal punto di vista giudiziario, il plagio è considerato una aggravante della contraffazione. Insomma, il tema è molto complesso e, tutto sommato, regolato in modo assai discusso dal legislatore perché nel nostro ordinamento mancano criteri precisi e inappellabili per la definizione di plagio.
Nelluso internazionale si è affermato negli anni il «principio della durata minima di una sovrapposizione». Per intenderci, per definirsi plagio, una canzone deve essere identica allaltra per almeno otto battute. Una tesi che in Italia non ha il marchio legislativo ma che è stata ormai comunemente accettata.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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