"Alla Consulta l'obbligo per i sanitari"

"Alla Consulta l'obbligo per i sanitari"

Ha senso sospendere i medici non vaccinati anche se esercitano senza contatto coi propri pazienti? È il succo della questione posta dal Tar della Lombardia, che della vicenda ha investito la Corte Costituzionale.

Tutto nasce da un caso singolo, quello di una psicologa No Vax che ha fatto ricorso contro la sospensione, sostenendo che lei svolgeva la propria attività senza contatto diretto con i propri pazienti. Ebbene, la Sezione I del Tar lombardo, con «separata ordinanza», ritiene «di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44», convertito «nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie». Nello specifico, la richiesta del ricorrente «deve dunque essere accolta e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere parzialmente sospeso, nella parte in cui non limita la sospensione della ricorrente dall'esercizio della professione di psicologa alle prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale limitazione della sospensione nell'Albo professionale degli Psicologi».

«Aspetteremo e ci adegueremo alle indicazioni della Corte - commenta il presidente della Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli -. Sui vaccini la Corte Costituzionale è più volte intervenuta, così come sull'obbligo. Credo che la norma attuale risponda adeguatamente e correttamente ai criteri di costituzionalità».

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