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Così il segreto istruttorio viene violato anche senza la messa in onda

Le carte che riceve un consulente dei pm non possono essere usate per altre finalità

Così il segreto istruttorio viene violato anche senza la messa in onda
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Tutti a ignorare quello che invece è il nodo decisivo, almeno giuridicamente: il segreto istruttorio violato. Non perché qualcuno abbia già dimostrato che Report abbia trasmesso atti segreti o secretati, ma perché, nel nostro ordinamento, il problema non nasce dalla messa in onda, ma nasce dall'uso che viene fatto delle informazioni. E questo, nel caso BellaviaReport, non conta meno di dossieraggi, violazioni della privacy e furti di file.

Ergo ricominciamo da capo. Il segreto istruttorio, nel nostro Paese, è regolato dall'articolo 329 (Codice di procedura) e gli atti di indagine restano segreti finché non sono conoscibili dalle parti, insomma dagli avvocati. C'è l'articolo 326 che punisce la rivelazione del segreto ma nondimeno il suo uso, e la Cassazione (anni 2014 e 2017) è stata chiarissima: la violazione non coincide solo con la pubblicazione o la messa in onda, ma con qualsiasi uso del segreto che non riguardi fini istituzionali. Adesso: il consulente, Gian Gaetano Bellavia, ha ammesso di aver compilato personalmente il cosiddetto "papello" coi nomi delle varie personalità, e ha riconosciuto che nel suo studio esisteva uno "storage" con materiale giudiziario di alta sensibilità che comprendeva intercettazioni e dati bancari anche riguardanti indagini non concluse; ha aggiunto, poi, che Report gli inviava dei documenti affinché lui, Bellavia, fornisse alla trasmissione dei pareri professionali.

E qui il punto (giuridico) è netto: un consulente del pubblico ministero è inquadrato come ausiliario dell'autorità giudiziaria, gli atti che riceve, ossia, restano coperti da segreto e possono essere usati solo nei limiti di questo suo incarico: e la Cassazione ha pure chiarito (n. 23762 del 2016) che la violazione può esserci anche senza la messa in onda, e ne deriva che una persona che risulti consulente di una procura e al tempo stesso di una trasmissione televisiva rischi una mescolanza (commistione) inevitabile, strutturale. E qui finisce l'equivoco secondo cui basterebbe non trasmettere nulla per stare tranquilli.

Non serve neanche dimostrare che il programma Report abbia "chiesto carte" a Bellavia: c'è il concorso dei giornalisti (nell'eventuale violazione) anche se contribuiscono all'uso illecito di queste informazioni segrete, e non stiamo a citare una Cassazione del 2019 e ovviamente gli articoli 114 e 684 del Codice che vietano la pubblicazione di atti del genere.

In soccorso di Report e con doppia sirena (due pagine) ieri è giunta l'ambulanza del Fatto Quotidiano: a suo dire i vari documenti sarebbero stati restituiti e si è richiamato a vecchi precedenti, non capendo che il segreto istruttorio non funziona così (l'hanno frequentato poco) perché non conta dove finiscono i fascicoli, conta che cosa fanno le informazioni mentre sono in giro; se Report cioè chiedeva pareri a un consulente che, nello stesso tempo, lavorava su atti riservati, il problema non è se gli atti siano tornati in un cassetto, ma è come escludere che gli atti abbiano pesato sul lavoro cosiddetto giornalistico.

Aggraverebbe tutto, ultimo ma non ultimo, il dettaglio che Report è una trasmissione della Rai che è concessionaria del servizio pubblico, quindi soggetta a obblighi rafforzati di correttezza e rispetto del funzionamento della giustizia.

Da qui la domanda che tutti hanno accuratamente evitato: Report può dimostrare che delle informazioni coperte da segreto non siano state utilizzate (neppure indirettamente) nella costruzione delle sue cosiddette inchieste? Se non può farlo, il rischio di violazione del segreto esiste indipendentemente da ciò che è andato in onda; il problema nasce prima della trasmissione, ossia nel modo in cui le informazioni sono state acquisite e poi eventualmente usate. E ritorna la questione: non tanto se abbiano "fatto solo il loro lavoro", ma che lavoro sia.

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