Roma - È un matrimonio ma si chiama «formazione sociale». Prevede l'obbligo di reciproca assistenza morale e materiale ma non la fedeltà e, volendo, si scioglie in fretta, bastano tre mesi. Il maxiemendamento a firma di Maria Elena Boschi costituito da un unico articolo e 69 commi è infarcito di compromessi per distinguere almeno formalmente l'unione civile degli omosessuali dal matrimonio eterosessuale ma di fatto al comma 20 prevede esplicitamente che tutte «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi, o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti non ché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».
Stepchild adoption
Lo stralcio dell'articolo che prevedeva la possibilità di adottare il figlio del partner rappresenta l'unica sostanziale differenza con il ddl Cirinnà. Questo però non significa che le coppie omosessuali non potranno mai adottare perché il comma 20 richiama la legge sulle adozioni e la stepchild. In sostanza i giudici caso per caso potranno dare il via libera alle adozioni che non scatteranno in modo automatico come sarebbe avvenuto con la Cirinnà.
Il rito
Possono costituire un'unione civile due maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Ovviamente questo diritto è precluso a chi è già sposato o è già in un'altra unione. Esclusa come per gli eterosessuali l'unione tra fratelli, zii e nipoti. Non sono previste le pubblicazioni prima di contrarre l'unione.
Cognome
Diversamente dal matrimonio e non c'è l'obbligo di assumere il cognome dell'uomo. Si può scegliere liberamente di assumere il cognome del partner, mantenere il proprio o usarli entrambi.
Coabitazione, obblighi e diritti
È previsto l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Con l'unione civile le parti si impegnano a contribuire ai bisogni comuni, in relazione alle proprie capacità e sostanze. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di malattia e ricovero e per tutte le decisioni in materia di salute e di donazione degli organi. Il convivente potrà essere nominato tutore o amministratore di sostegno in caso in cui l'altra parte sia interdetta. In caso di morte del convivente proprietario di casa l'altro potrà continuare ad abitare nella casa fino ad un massimo di 5 anni o subentrare nel contratto d'affitto. Previsto anche il ricongiungimento familiare nel caso in cui uno dei due conviventi sia straniero. Regole identiche al matrimonio etero per congedo matrimoniale, assegni familiari e trattamenti assicurativi.
Fine dell'unione e alimenti
La convivenza si risolve per accordo delle parti o anche per recesso unilaterale. Si manifesta la volontà di scioglimento davanti all'ufficiale di stato civile e appena tre mesi dopo la dichiarazione l'unione è sciolta. Anche alle unioni civili si applicano le disposizioni sull'obbligo di prestare gli alimenti al coniuge nel caso in cui versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento secondo la decisione di un giudice.
Eredità e reversibilità
Ecco l'altro punto controverso questa volta non per questioni etiche ma economiche. I conviventi in caso di decesso del partner avranno diritto all'eredita e anche alla reversibilità della pensione. Tra i contrari l'ex ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, che ritiene possano andare in tilt i conti dell'Inps per l'ingresso dei nuovi aventi diritto.
Per la copertura del provvedimento il maxiemendamento prevede oneri pari 3,7 milioni nel 2016; 6,7 milioni nel 2017; 8 milioni nel 2018; 9,8 nel 2019; 11,7 milioni nel 2020. E via via aumentando fino ai 22,7 milioni del 2025.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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