Nelle piazze italiane si combatte una partita ad armi impari, in cui a venire tutelati dalla legge sono solo i violenti che trasformano le città in campo di battaglia, e ad essere tenuti sotto tiro sono i poliziotti e i carabinieri: questo, secondo i sindacati di polizia, è l'effetto incrociato delle norme che il parlamento vara sotto la spinta di furori ideologici, ondate emotive, afflati buonisti. Da una parte il nuovo reato di tortura, la cui approvazione, dopo la sentenza della corte di strasburgo sulle violenze poliziesche al g8 del 2001, è data ormai per imminente da tutti i giornali. ma sull'altro piatto della bilancia, e di questo si è parlato assai meno, c'è il decreto legislativo entrato in vigore appena pochi giorni fa, il 2 aprile, che di fatto depenalizza una lunga serie di reati sotto l'alibi della «particolare tenuità» del fatto. e molti di questi reati sono quelli che vengono abitualmente commessi ai danni degli agenti impegnati in ordine pubblico, alle prese con centri sociali, black bloc ed antagonisti vari. Dal 2 aprile, il pubblico ministero - se riterrà che portare una molotov o occupare una stazione o insultare un poliziotto sia un fatto di «particolare tenuità» - potrà chiedere di archiviare il fascicolo senza nemmeno aprire le indagini
Non che oggi nei fatti le cose andassero molto diversamente: i procedimenti penali a carico dei manifestanti violenti vengono aperti ma spesso vengono lasciati scivolare verso la prescrizione, che scatta in fretta perché le pene previste dal codice sono basse. Ma d'ora in avanti si potrà evitare anche di indagare. A risultare indigesto agli operatori di polizia è che la svolta sia avvenuta con la benedizione di Magistratura democratica, che per la prima volta si è trovata d'accordo col governo Renzi su un provvedimento in tema di giustizia. E ancora più duro da mandare giù è stato che il testo varato dal governo in dicembre sia stato modificato, prima del varo definitivo, solo per escludere da questa sorta di amnistia permanente i reati commessi con crudeltà sugli animali. Ma non quelli sui poliziotti.
SABOTAGGIO (articolo 508)
È il reato che viene commesso durante picchetti e occupazioni di aziende, spesso con il sostegno attivo di militanti no global. É punito con tre anni di carcere.
ATTENTATI ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTI (articolo 432)
DANNEGGIAMENTO (articolo 635)
È uno dei reati più frequentemente contestati in occasione di manifestazioni che degenerano in atti di violenza: dalle vetrine sfondate alle auto distrutte. Il reato ricade nella «particolare tenuità» sia nel caso più lieve, punito fino a un anno, sia nell'ipotesi aggravata, come nelle devastazioni di impianti sportivi da parte di curve ultrà, punita col carcere fino a tre anni.
DANNEGGIAMENTO A SEGUITO D'INCENDIO (articolo 424)
Le auto si possono dare anche alle fiamme, come spesso accade durante gli scontri di piazza, senza venire neanche processati: il reato è punito fino a due anni
FURTO (articolo 624)
Mano leggera anche per chi, nell'euforia dei tafferugli e degli scontri, ruba (come accade con una certa frequenza) ciò che gli capita sotto mano: pena fino a tre anni, e «ombrello» della «particolare tenuità» a disposizione
INGIURIA (articolo 594)
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale era stato abolito, poi è stato reintrodotto ma con limitazioni tali da renderne ardua l'applicazione. Se si insulta un poliziotto, oggi è più facile essere incriminati per ingiuria, pena fino a sei mesi: anche questo reato con la nuova legge viene di fatto cancellato.
INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI (articolo 633)
È il reato classico dei centri sociali, degli squatter, che in tutta Italia si impadroniscono di case e altri stabili: il codice prevede pena fino a due anni, quindi d'ora in avanti il pm potrà chiedere di non iniziare neanche a indagare.
ISTIGAZIONE A DELINQUERE (art. 414)
È il reato dei «cattivi maestri», quello che viene contestato per esempio allo scrittore Erri De Luca per avere incitato alla violenza contro i cantieri della Tav. Per De Luca non servirà più la mobilitazione degli intellettuali, perché il reato è punito fino a cinque anni e quindi ricade nella nuova legge. Si potrà dire «ragazzi, picchiate gli sbirri» senza venire processati.
LESIONE PERSONALE (art. 582)
Libertà di prendere a botte: basta stare attenti a non causare una prognosi superiore ai quaranta giorni, le lesioni sono considerate non gravi, pena massima tre anni di carcere, e quindi ricade sotto la soglia.
RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE (articolo 337)
È un altro dei reati classici (pena fino a 5 anni) che venivano contestati finora ai partecipanti agli scontri, e d'ora in avanti le denunce - spesso costate un lungo lavoro di identificazione - potranno venire archiviate senza indagare se la resistenza verrà considerata «tenue» dal pm. Resta fuori dalla nuova legge il reato di resistenza aggravata.
VIOLENZA O MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE (art. 336)
Anche questo reato, che colpisce a differenza della resistenza chi usa direttamente violenza a un poliziotto, è punito col carcere massimo di cinque anni. Anche chi verrà denunciato per questo reato potrà farla franca in caso di violenza «tenue».
TRAVISAMENTO (art. 5 legge 152/75)
È di fatto una marcia indietro totale sul reato che venne introdotto all'epoca degli scontri di piazza degli anni di piombo, e che colpiva con pene fino a sei mesi chi prendeva «parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi
o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona». Se il travisamento verrà considerato tenue, scatta l'archiviazione immediata.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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