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Il testamento biologico arriva in Aula alla Camera: ecco cosa prevede

Dopo anni di discussione arriva in Aula, alla Camera, la proposta di legge sul testamento biologico. Previste le Dat, "disposizioni anticipate di trattamento", in base alle quali ognuno può lasciare per iscritto il consenso o rifiuto rispetto alle cure, compresa nutrizione o idratazione artificiale

Il testamento biologico arriva in Aula alla Camera: ecco cosa prevede

Dopo mesi e mesi di attese la proposta di legge sul testamento biologico arriva in Aula alla Camera. Si tratta della normativa che intende regolare "consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", per le persone che si trovino non più in condizione di intendere e volere. Non va confuso con l'eutanasia attiva e il suicidio assistito. Questi ultimi, infatti, prevedono la somministrazioni di farmaci letali per il paziente. Il provvedimento in esame ha subito diversi stop and go in Commissione, non solo per l’ostruzionismo messo in atto da alcune forze politiche, ma anche per le divisioni in seno alla stessa maggioranza di governo. Mentre il Pd, infatti, ha ribadito di voler portare a termine il lavoro sul biotestamento, tra le forze di area cattolica, tra cui Area popolare, restano forti perplessità e contrarietà. Dunque, per capire come andrà a finire, bisogna attendere la scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti: dal numero delle proposte di modifica al testo capiremo le reali intenzioni dei vari gruppi parlamentari che, tra ostruzionismo e votazioni segrete, potrebbero bloccare nuovamente la legge.

Vediamo ora, in sintesi, cosa prevede la proposta di legge. Chiunque sia maggiorenne e capace di intendere e di volere può, attraverso la Dat (Disposizione anticipata di trattamento), "esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari", e può lasciare scritto preventivamente "il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari", nei quali la legge comprende anche nutrizione e idratazione artificiali. Su questo ultimo punto c'è subito uno scontro ideologico: gli oppositori di area cattolica affermano che queste non siano terapie sanitarie.

È prevista la nomina di un fiduciario che parli in vece del paziente e si relazioni con i medici. Se il fiduciario non ci fosse, le Dat "mantengono efficacia", anche se è prevista la possibilità della nomina di un fiduciario d’ufficio. Il medico è tenuto a rispettare le Dat, e può modificarne le indicazioni solo "in accordo con il fiduciario", nel caso nuove terapie non prevedibili al momento della Dat possano "assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita".

Consenso informato

Il paziente ha diritto a essere informato sui trattamenti sanitari cui viene sottoposto (in modo comprensibile), riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi delle terapie. Dopodiché il paziente "ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte (...) qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario", comprese nutrizione e idratazione artificiali, e in qualsiasi momento può revocare il consenso inizialmente concesso. Il medico deve rispettare le volontà del paziente, anche interrompendo le cure: in questo caso "è esente da responsabilità civile o penale". Nella relazione medico-paziente sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari, il convivente o una persona di sua fiducia.

Minori o incapaci

In questo caso a esprimere il consenso sono i genitori. Mentre per gli incapaci si esprime il tutore, che decide "sentendo l’interdetto ove possibile". Se non fosse stata lasciata una Dat, e il rappresentante legale del paziente incapace rifiutasse le cure mentre il medico propendesse per proseguirle, la decisione finale "è rimessa al giudice tutelare".

Pianificazione delle cure

Si stabilisce l’opportunità di una "pianificazione delle cure condivisa tra medico e paziente", pianificazione a cui il medico dovrà poi attenersi se il paziente perdesse la possibilità di esprimersi.

Come si registrano le Dat

Il testamento biologico si può lasciare per iscritto o attraverso videoregistrazione. Le Dat "devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata".

Le Dat già depositate presso il Comune di residenza o davanti un notaio avranno valore in base alla legge.

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