È evidente linteresse di AssoSnai che Stanley non utilizzi le libertà comunitarie solo per sottrarsi alla normativa italiana, che la stessa Corte di Giustizia ha confermato essere pienamente legittima.
È irrilevante che Stanley abbia presentato un esposto alla Commissione Europea in mancanza di un provvedimento di condanna della Corte di Giustizia a conclusione di una procedura di infrazione a carico dellItalia e non risulta che Stanley abbia chiesto la sospensiva sul bando Bersani.
I provvedimenti citati da Stanley sono stati pronunciati in fase cautelare e non di merito e definitiva, in assenza totale di contraddittorio con Aams con i concessionari.
I rilievi della Cassazione sulla presunta posizione dominante dei «concessionari storici», oltre a non essere condivisibili (e ciò verrà fatto presente nelle opportune sedi), sono irrilevanti: la stessa Placanica ha individuato, quale rimedio allimpedimento di partecipazione al bando del 99 per le società quotate, la revoca e la riassegnazione delle concessioni oppure un bando di gara per nuove concessioni (cosa avvenuta nel 2006) senza far alcun riferimento al presunto vantaggio dei concessionari del 1999: è evidente il tentativo di confondere i due provvedimenti allo scopo di poter parlare di «concessionari storici avvantaggiati» riferendosi a coloro che si sono legittimamente aggiudicati con gara le concessioni nel 1999.
Ritengo inutile perdere ulteriore tempo a replicare alle provocazioni di Stanley, fatte solo per rassicurare la propria rete di Ctd: attendiamo le sentenze definitive di Cassazione e Consiglio di Stato e vedremo chi ha ragione, continuando a sostenere Aams nella lotta contro il gioco irregolare in Italia.
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