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Ferie, benefit e TFR: il vademecum Inps per i conguagli del 2025

Dalle variabili retributive al Fondo di Tesoreria: quali importi rientrano e quali scadenze evitare di mancare

Ferie, benefit e TFR: il vademecum Inps per i conguagli del 2025

Dicembre non è solo chiusura contabile: per i datori di lavoro è anche il mese in cui si mettono in ordine le ultime “somme ballerine” della busta paga e si allinea l’imponibile contributivo. La circolare numero 156 del 30-12-2025 dell'Inps sul conguaglio 2025 fa da bussola: indica quando si può sistemare tutto e come gestire i casi più frequenti, dalle variabili di retribuzione alle ferie non godute, dai fringe benefit fino al TFR al Fondo di Tesoreria.

Le scadenze

I conguagli possono essere inseriti nella normale denuncia contributiva mensile UniEmens: o in quella relativa alla competenza di dicembre 2025 (i contributi si versano entro il 16 gennaio 2026), oppure, se si sceglie di farli slittare, in quella relativa alla competenza di gennaio 2026 (versamento entro il 16 febbraio 2026). Per le partite legate al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, l’Inps apre una finestra più ampia: l’inserimento è possibile anche nella denuncia di febbraio 2026 (pagamento 16 marzo 2026) “senza aggravio di oneri accessori”. Attenzione però: per le componenti variabili della retribuzione resta fermo l’obbligo di versare o recuperare i contributi nel mese di gennaio 2026.

Straordinari, permessi, trasferte e indennità di malattia

Il capitolo “variabili” (D.M. 7.10.1993) copre gli eventi che fanno cambiare l’imponibile: tra gli altri straordinari, trasferte/missioni, indennità di malattia o maternità anticipate dal datore per conto Inps, riposi per allattamento, giornate per donatori di sangue, riduzioni per infortuni indennizzabili Inail, permessi non retribuiti, astensioni, indennità per ferie non godute, congedi matrimoniali e integrazioni salariali non a zero ore. La circolare aggiunge che possono essere assimilati anche indennità di cassa, prestiti ai dipendenti e congedi parentali. Se queste voci sono di competenza dicembre 2025 ma vengono sistemate con gli adempimenti di gennaio 2026, vanno evidenziate nel flusso UniEmens tramite <VarRetributive> in <DenunciaIndividuale>, così da gestire aumenti/diminuzioni e l’eventuale recupero di contribuzione non dovuta. La regola “doppia” da non perdere: per la posizione contributiva del lavoratore vale la competenza (dicembre 2025), ma per il regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni) quelle somme sono trattate come retribuzione di gennaio 2026; per CU 2026 e 770/2025, però, i datori le conteggiano nell’imponibile 2025.

Massimali e contributo aggiuntivo

Per chi rientra nell’art. 2, comma 18, legge 335/1995, il massimale 2025 della base contributiva e pensionabile è 120.607,00 euro. Non si “spalma” sui mesi e vale anche se l’anno è lavorato solo in parte; inoltre, in caso di rapporti successivi o simultanei le retribuzioni si cumulano ai fini del tetto. Nel mese in cui si supera il massimale, l’<Imponibile> va indicato entro il limite e la parte oltre soglia va esposta in <EccedenzaMassimale>; nei mesi successivi l’imponibile diventa zero ma l’eccedenza continua a essere indicata. Se durante l’anno si è versato IVS anche oltre massimale (o si è versato meno del dovuto), la circolare prevede la sistemazione con le specifiche causali di <VarRetributive>. Quanto al contributo IVS aggiuntivo dell’1%, la prima fascia 2025 è 55.448,00 euro (pari a 4.621,00 euro mensili): il metodo della mensilizzazione può rendere necessari conguagli a credito o a debito, soprattutto con rapporti successivi o simultanei, perché le retribuzioni si cumulano per verificare il superamento della fascia.

Ferie e fringe benefit

Sul fronte ferie, se il datore ha già assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e poi il lavoratore le fruisce davvero in un periodo successivo, quel contributo “non è più dovuto” e va recuperato: il compenso va portato in diminuzione dell’imponibile del mese/anno a cui era stato imputato. UniEmens lo consente con una variabile retributiva ad hoc, causale “FERIE”, che permette di ridurre l’imponibile e recuperare la contribuzione già versata. Sui fringe benefit, per il 2025 (e anche per 2026 e 2027) la soglia di esenzione è 1.000 euro, elevata a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico; dentro rientrano beni e servizi e anche rimborsi per utenze domestiche (idrico integrato, energia elettrica, gas naturale), locazione della prima casa o interessi sul mutuo della prima casa.

Capitolo TFR al Fondo di Tesoreria

Sul TFR al Fondo di Tesoreria le quote vanno versate mensilmente, con conguaglio a fine anno o cessazione. La circolare ricorda anche il caso delle aziende nate dopo il 31 dicembre 2006: se a fine anno la media dei dipendenti arriva a 50 addetti, scatta l’obbligo verso il Fondo e vanno versati anche i mesi pregressi dalla data di inizio attività, con maggiorazione legata al tasso di rivalutazione (1,5% fisso + 75% dell’aumento del costo della vita, comunque non sotto 1,5%).

In più, il TFR conferito al Fondo deve essere rivalutato a fine anno (o cessazione) e sulle somme rivalutate si applica l’imposta sostitutiva del 17%, che il datore recupera in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps; per stimare l’ammontare è previsto anche il calcolo di una rivalutazione “presunta” usando l’ultimo (o penultimo) indice Istat, con conguaglio entro febbraio 2026.

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