La legge di Bilancio 2026 interviene sulla previdenza complementare cambiando sia gli incentivi fiscali sia alcune regole pratiche di funzionamento dei fondi. La misura che farà più rumore tra i neoassunti riguarda il Tfr che finisce nel fondo “per inerzia”, cioè senza una scelta esplicita: dal 1° luglio 2026 non verrà più collocato automaticamente nel comparto garantito, ma sarà indirizzato verso percorsi d’investimento differenziati, costruiti soprattutto in base all’età e al tempo che manca alla pensione. In parallelo arrivano nuove modalità per incassare la prestazione finale, con tassazioni diverse a seconda della formula, e viene ribadito un punto politico-chiave: la previdenza integrativa non potrà essere usata per raggiungere gli importi soglia necessari all’uscita anticipata contributiva a 64 anni.
Il tema deducibilità
Sul capitolo deducibilità, l’intervento è contenuto ma concreto. Dal 2026 il tetto annuo dei contributi deducibili sale a 5.300 euro (oggi è 5.164,57). Nel calcolo rientrano i versamenti del lavoratore e quelli del datore di lavoro o del committente, sia volontari sia previsti da contratti e accordi collettivi, inclusi quelli aziendali. Vengono conteggiate anche eventuali somme accantonate dall’impresa in fondi interni su posizioni individuali. Resta invece escluso, come già ora, il Tfr conferito al fondo: non pesa sul massimale. Inoltre viene aggiornato anche il meccanismo di recupero delle deduzioni “perse” nei primi anni di adesione: resta la possibilità di recuperarle nei venti anni successivi al quinto anno, ma ogni anno non si potrà recuperare più di 2.650 euro, cioè la metà del nuovo plafond. È un adeguamento dei parametri, non un premio aggiuntivo.
Tfr e la quota massima incassabile
Un'altra svolta riguarda proprio il Tfr conferito per silenzio-assenso. Finora, in assenza di indicazioni, la regola imponeva di investire nella linea più prudente, con logica di protezione del capitale. Dal 2026, invece, contributi e Tfr entrati senza una scelta esplicita dovranno finire in linee o “percorsi” con profili rischio-rendimento diversi, disegnati principalmente sull’età dell’iscritto e sul suo orizzonte temporale. La Covip dovrà fissare i requisiti minimi di questi percorsi: in sostanza si passa da un default unico e molto conservativo a un’impostazione più personalizzata. Sulle prestazioni in uscita, cambia anche la quota massima incassabile subito in capitale: il limite sale al 60% del montante finale (valutato al valore attuale), rispetto al 50% attuale. Rimane poi in piedi la regola dei montanti “piccoli”: si potrà continuare a incassare tutto in capitale quando la rendita, calcolata convertendo almeno il 70% del montante, risulta troppo bassa, cioè inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Le nuove modalità di erogazione per i fondi a contribuzione
Per quanto riguarda i fondi a contribuzione definita vengono introdotte tre nuove modalità di erogazione. La prima è una rendita a tempo determinato: viene pagata per un numero di anni pari alla vita attesa residua, calcolata usando la speranza di vita Istat all’età dell’aderente. Il meccanismo punta a “spalmare” il capitale residuo sugli anni rimanenti: è una rendita “a termine”, non una rendita per tutta la vita. La seconda opzione prevede prelievi modulabili, ma non totalmente liberi: non si può andare oltre un tetto legato alle rate maturate e non riscosse della rendita a durata determinata. In pratica si può decidere il ritmo, però dentro un perimetro definito. La terza formula consente di incassare il montante in modo frazionato per un periodo non inferiore a cinque anni; qui la Covip dovrà stabilire gli aspetti operativi decisivi (periodicità e numero minimo di rate), che faranno la differenza tra una flessibilità “reale” e una solo teorica. In tutte queste ipotesi il pagamento avviene direttamente dal fondo, e il capitale continua a essere gestito anche durante la fase di erogazione; se l’aderente muore, l’eventuale residuo viene riscattato dai beneficiari designati.
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La tassazione, però, non è uguale per tutti. Rendita a durata determinata e prelievi modulabili seguono lo schema delle prestazioni in capitale: base imponibile calcolata al netto delle componenti già tassate e dei contributi non dedotti, con aliquota del 15% riducibile di 0,30 punti per ogni anno successivo al quindicesimo, fino a un taglio massimo di 6 punti. Per l’erogazione frazionata del montante, invece, arriva una disciplina ad hoc più onerosa: ritenuta del 20%, riducibile di 0,25 punti per ogni anno oltre il quindicesimo, fino a una riduzione massima di 5 punti.
Uscita anticipata contributiva
Sul fronte dell’uscita anticipata contributiva, la manovra mette nero su bianco che le prestazioni della previdenza complementare — sia in capitale sia in rendita, comprese le nuove formule — non possono essere conteggiate per raggiungere gli importi soglia richiesti dall’anticipo, incluso quello a 64 anni con requisito pari a 3,2 volte l’assegno sociale. Tradotto: il fondo integrativo resta un supporto al reddito, ma non è utilizzabile per “costruire” il requisito economico che consente di anticipare la pensione pubblica.
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Sul capitolo tutele, vengono estese anche alle nuove rendite le protezioni già previste per le prestazioni complementari (limiti a cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità), includendo in modo esplicito anche il caso del residuo riscattato dagli eredi. Restano invece immutate le regole su anticipazioni e riscatti, che non sempre godono delle stesse protezioni. La decorrenza generale è fissata al 1° luglio 2026, con aggiornamento delle istruzioni Covip entro la stessa data. Le nuove norme non si applicano ai dipendenti pubblici, mentre la parte fiscale ha valenza generale.
