Roma - Rischia di andare incontro a
una condanna il professore che minaccia bocciature agli alunni. È
quanto si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha
confermato la condanna di un docente di un liceo scientifico che era
finito sotto processo per minaccia aggravata nei confronti di una
studentessa alla quale, secondo l’accusa, aveva detto che "non
aveva più alcuna possibilità di essere promossa" dopo
un’assemblea in cui la madre della ragazza aveva proposto che non
fosse mantenuta la continuità didattica dell’insegnante nel
successivo triennio.
Grave minaccia Per la Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza n.36700), "correttamente i giudici hanno ritenuto sussistente la minaccia
grave", poichè "per una studentessa la ingiusta prospettazione di
una bocciatura rappresenta una delle peggiori evenienze, tale da
poter configurare l’aggravante". Non ha rilevanza, secondo gli
’ermellinì, il rilievo proposto dall’imputato nel ricorso per cui il reato
non sarebbe configurabile in quanto il "male minacciato", ossia la
bocciatura, non dipendeva dalla sua volontà ma da un organismo
collegiale (il collegio dei docenti).
Minaccia di ingiusta bocciatura "L’impossibilità di realizzare il male minacciato - si legge nella sentenza - esclude il reato solo se si tratti di impossibilità assoluta, non quando la minaccia sia idonea ad ingenerare comunque un timore nel soggetto passivo".
Nel caso in esame, giustamente, conclude la Cassazione, i giudici del merito "hanno riconosciuto che la minaccia di una ingiusta bocciatura rivolta dal professore fosse idonea ad ingenerare nella studentessa forti timori, incidendo la sua libertà morale".