La giurisprudenza ha chiarito che costituiscono «miglioramenti» quelle «opere che, con sistemazioni o trasformazioni diverse», apportano al bene locato «un aumento di valore, accrescendone in modo durevole il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto al bene in cui vanno ad incorporarsi»; sono «addizioni», invece, quelle «opere che, pur unite ed incorporate» alla cosa locata, «non si fondono con essa ma ne producono un incremento di ordine quantitativo» (cfr., ex multis, Cassazione sentenza n. 3.860 del 18.6. 80). Per i miglioramenti, il conduttore non ha diritto allindennità a meno che non vi sia stato «il consenso del locatore» (art. 1592, primo comma codice civile); per le addizioni invece, il consenso del locatore non rileva: lindennità è dovuta solo se il proprietario «preferisca ritenere» tali opere alla fine della locazione (art. 1593, primo comma codice civile). Ciò detto, linquilino che installa un condizionatore nellimmobile locato, ha diritto a unindennità da parte del locatore, al termine della locazione!
È evidente come la semplice installazione di un condizionatore non possa costituire unopera di miglioramento ma rappresenti, piuttosto, unaddizione.
*Presidente di Confedilizia
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