Il D.L. n. 533/54 prevede la corresponsione di tributi speciali per «il rilascio dei certificati e attestazioni di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di denunzie e di documenti depositati negli uffici ». A realizzare il presupposto per lapplicazione di tali tributi è, dunque, il rilascio di certificati e attestazioni di qualsiasi specie. Posto che tale attività si sostanzia nel rilascio di documenti che attestano e certificano atti o fatti che sono a conoscenza della Pubblica Amministrazione e che possono essere desunti dalla consultazione di atti in possesso della medesima, lAgenzia delle Entrate si è espressa in una recente circolare (n. 26/E dell1.6.11) nel senso che «il presupposto per lapplicazione dei tributi speciali non si realizza con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dallufficio in calce o a margine dellatto portato alla registrazione». Lannotazione sullatto degli estremi e della data di registrazione costituisce infatti - aggiunge la circolare - una modalità di «esecuzione della registrazione» stessa, che si incardina nel procedimento di registrazione degli atti. E tale procedura non può qualificarsi, secondo lAgenzia, né come certificazione, né come attestazione da parte dellufficio.
Conseguentemente «per la registrazione dei contratti di locazione, sia in caso di esercizio dellopzione per il regime della cedolare secca sia nel caso in cui tale opzione non venga esercitata, non sono dovuti i tributi speciali di cui al punto 2) del Titolo II della tabella, annessa al decreto-legge n. 533 del 1954, per carenza del presupposto impositivo».*Presidente Confedilizia
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.