Valeria ha 13 anni e di mamme e papà non ne vuole sapere. Il suo vero padre non lha mai conosciuto, lei è cresciuta con una madre troppo assente e con i servizi sociali del Comune di Milano. Fin da quando era piccola e di lei non si prendeva cura nessuno, neppure una nonna o una zia a cui fare riferimento, fino ad ora, quando il Tribunale dei minorenni ha tolto la patria potestà alla madre e ha dichiarato la sua adottabilità. Ma Valeria non ne vuole sapere di trovare una nuova famiglia. Preferisce trascorrere gli anni che la separano dalla maggiore età nella comunità che le è stata assegnata e poi trovare la sua strada da sola. Una vicenda giuridica particolare sulla quale si sono trovati a dover riflettere i giudici della Corte dappello del tribunale dei minorenni prima e della Cassazione poi che laltro giorno hanno emesso per Valeria il loro responso. Per prima cosa hanno dichiarato nulla la sentenza di adottabilità della ragazzina, predisponendo per Valeria la nomina di un avvocato difensore nel quale lei senta tutelati i suoi diritti e interessi. Il procedimento di adottabilità di Valeria dunque dovrà ripartire daccapo, ma al suo fianco il giudice dovrà nominare un legale tutto per lei. Una novità per la giurisprudenza nostrana. I giudici infatti nellemettere la sentenza si sono richiamati alla Convenzione di New York, sui diritti del bambino, e di Strasburgo, sui diritti processuali del minore dove si afferma che «il minore è parte processuale fin dallinizio, e che non è necessario nominare un curatore speciale, ma, invece, un «difensore del minore», che non svolgerebbe un ruolo esclusivamente tecnico, ma pure di rappresentanza legale». Il perché è scritto nella sentenza: «Il minore è titolare di diritti azionabili, attinenti specificatamente alla sua dignità di essere umano e allo sviluppo della personalità. Ha diritto a chiedere l'assistenza da parte di una persona appropriata, di sua scelta, per aiutarlo ad esprimere la sua opinione; di chiedere, personalmente o per il tramite di persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale, se del caso un avvocato; di designare un suo rappresentante; di esercitare in tutto o in parte le prerogative di una parte, nei procedimenti che lo riguardano». I giudici hanno sottolineato «la rilevanza della posizione del minore, dei suoi intendimenti, delle sue aspirazioni nel procedimento di adottabilità».
E hanno ricordato che «laudizione del minore che ha compiuto 12 anni è prevista obbligatoriamente in vari momenti della procedura». Ma non solo: «Il minore, dotato del necessario discernimento, può manifestare espresso consenso alla adozione o rifiutarlo, ove ritenesse di non essere stato adeguatamente rappresentato e difeso nel procedimento».- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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