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La «scala» degli eredi e il nodo dei figli naturali

La successione può avvenire in due modi: la persona può regolarla secondo la sua volontà con il testamento oppure, senza esprimere alcuna indicazione, lasciando che sia la legge a individuare direttamente gli eredi. Nel primo caso si ha la «successione testamentaria». I beneficiari sono individuati dal defunto, che può scegliere di destinare i beni anche a persone che non siano i familiari e quindi ai conviventi, agli amici con cui ha un forte legame, ad associazioni non profit, a persone meritevoli, ad enti pubblici o privati.
Può ricevere un’eredità qualsiasi persona fisica (anche se solo concepita al momento dell’apertura della successione) o giuridica. Nel secondo caso si ha la «successione legittima», secondo le regole del Codice civile, che privilegia i parenti più stretti, in base al principio che quelli di grado più vicino escludono quelli più lontani. L’ordine di successione degli eredi legittimi è il seguente: al padre e alla madre, dove manchi il coniuge, succedono solo i figli, legittimi, naturali, legittimati e adottivi. In presenza di coniuge e figli, tutti costoro concorrono all’eredità, con quote diverse secondo il numero dei figli. Solo a chi muore senza lasciare figli possono succedere insieme al coniuge i genitori, gli ascendenti, i fratelli o le sorelle. In mancanza di figli, ascendenti, fratelli o sorelle, tutta l’eredità è destinata al coniuge. Se il soggetto è deceduto senza lasciare figli, né genitori, né ascendenti né fratelli o sorelle o loro discendenti, l’eredità è devoluta ad altri parenti, ma non oltre il sesto grado di parentela. Solo nel caso in cui manchino tutti tali soggetti, l’eredità è devoluta allo Stato.
Il ruolo del notaio
Queste sono le regole generali. È comunque sempre consigliabile rivolgersi al notaio di fiducia, a cui, quale pubblico ufficiale, la legge affida istituzionalmente la gestione della delicata materia testamentaria e delle donazioni. Grazie al suo intervento è possibile fare un’analisi della situazione anche alla luce delle eventuali donazioni fatte in vita (dirette e indirette), individuare chi sono gli eventuali eredi legittimi e se ci sono eredi «legittimari» (i genitori o gli altri ascendenti), esaminare l’opportunità di un testamento con il quale regolamentare i rapporti non patrimoniali (per esempio il riconoscimento di un figlio naturale) o fare una programmazione fiscale per la distribuzione dei propri beni tra gli eredi.
Le regole da seguire
Si può lasciare il proprio patrimonio a chi si vuole? Non esattamente. Il nostro sistema giuridico riserva agli stretti congiunti del defunto una rilevante quota dell’asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal testatore o dal donante. Può, infatti, accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita ledano i diritti dei legittimari. In questo caso, entrambi saranno pur sempre validi ed efficaci. Tuttavia l’erede legittimario, dimenticato o leso, per ottenere quello che gli spetta potrà agire in giudizio. Si può inoltre decidere di lasciare a qualcuno un solo bene determinato, con il «legato», cioè un lascito che ha per oggetto un determinato rapporto patrimoniale di cui era titolare il defunto: per esempio una somma di denaro, una casa, un’opera d’arte. Si tratta di una successione «a titolo particolare» e dunque chi la riceve non risponde delle passività ereditarie con il proprio patrimonio personale. La legge stabilisce la nullità di qualsiasi accordo o patto con cui l’erede dispone della propria o dell’altrui successione quando ancora non è stata aperta. Sono nulle anche le rinunce preventive da parte di soggetti chiamati all’eredità.
I diritti tra i coniugi
La separazione dei beni durante il matrimonio non limita i diritti ereditari del coniuge, perché ha rilevanza solo al fine dell’acquisto dei beni durante il matrimonio.

Il diritto di abitare nella residenza familiare e di usare i mobili che la corredano, se di proprietà del solo defunto o di entrambi i coniugi, è garantito al coniuge superstite per legge, anche se rinuncia all’eredità.

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