Venticinque anni fa, una certa signora inglese ha affermato che il figlio Philip era nato da una relazione con Mike Bongiorno. Ha così introdotto una causa al Tribunale italiano per fare dichiarare giudizialmente la paternità dellallora adolescente. Dopo tutto questo tempo, la sentenza ha negato il fatto. Anche perché, senza giustificazioni, il ragazzo, diventato abbondantemente uomo, non ha voluto sottoporsi allesame del Dna. Nel frattempo, però, quelladolescente e sua madre hanno incassato notorietà e soldi, grazie allinteresse suscitato dalla notizia legata al personaggio pubblico convenuto in giudizio. Il quale, da parte sua, ha vissuto un quarto di secolo a difendersi, contestare, dare difficili spiegazioni alla famiglia, svelarsi con i figli legittimi, spendere tanti denari nellassistenza legale. Lunghi disagi e molti soldi provocati da un bluff reso possibile dalla normativa italiana in tema di riconoscimento della filiazione naturale.
Cosa dice in proposito lart.270 del nostro codice civile? «Lazione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio». Dunque, non cè decadenza e lazione può essere promossa sempre. Invece, il disconoscimento della paternità è soggetto a limiti temporali rigidi e insuperabili. In sostanza: se cè un padre, ma non è quello giusto, bisogna sbrigarsi a chiarire le cose; se non cè, si può prendere tutto il tempo a disposizione nella vita per decidere cosa fare. Con buona pace del principio della certezza dei rapporti giuridici e le connesse conseguenze economiche, successorie, affettive.
Lart.270 è frutto della riforma del diritto di famiglia del 1975, perciò in sintonia col programma di tutela della donna in quegli anni: non cera ancora la legge sullaborto, non esistevano sicuri metodi contraccettivi, la famiglia era unistituzione monolitica scudata dallipocrisia sociale. I figli adulterini erano discriminati e definiti bastardi; la signorina-madre portava per la vita il marchio infuocato della sua leggerezza sessuale. Ecco perché la legge era finalizzata al riscatto, culturale e giuridico, della donna e allabolizione della disparità di trattamento tra figli legittimi e naturali. Tuttavia, dopo quarantanni, la situazione è molto cambiata: gli uomini non hanno più il coltello dalla parte del manico; le famiglie si declinano in variegate modalità; le donne sono autonome e indipendenti e governano, anche troppo, disinvoltamente la loro vita sessuale; contraccettivi doc e pillole (del giorno prima e del giorno dopo) sono contenuti in ogni borsetta; la legge sullaborto conferisce alla donna il potere esclusivo e assoluto sulla scelta di vita e di morte del figlio, legittimo o illegittimo che sia. Dunque non è mai, se non nei casi di violenza, luomo a decidere se fare o no un figlio. Anzi. Sovente luomo è vittima sprovveduta dello scippo, o della «rapina a mano amata», del proprio seme procreativo.
Dopo di che la donna, protetta dalla scienza efficiente e dalla legge garantista, è unica arbitra di qualsiasi decisione: promuovere lazione di riconoscimento di paternità «nellinteresse del minore», acquisendo da subito i vantaggi economici, e a volte affettivi, per il figlio; oppure tenere in pugno il maschio fecondatore imbambolato, magari anche sposato, ricattandolo finché le serve. Ma anche può decidere che il figlio è frutto solo della sua volontà, e non della scelta condivisa, e tenerselo con lorgoglio dellautonomia. I tempi sono cambiati e questo suscita più ammirazione che scandalo. Salvi intempestivi ripensamenti. Persino la scelta di abortire è giudicata un diritto solo femminile, interpretata positivamente anche contro la volontà del malcapitato e malcapito padre.
E allora, che senso ha mantenere il principio dellimprescrittibilità dellazione di riconoscimento? In Inghilterra, per esempio, la si può attivare solo entro tre anni dalla nascita. In Italia, la legge consente invece - contro linteresse del minore - di strumentalizzare il figlio finché alla madre fa comodo. Con conseguenze pessime. Per esempio, di dargli il proprio cognome alle elementari e quello del padre al liceo; di rivelarsi a lui una stalker estorsiva, quando da adulto leggerà le carte processuali. Soprattutto, di non fargli avere un padre subito, quando è ancora possibile la reciproca conoscenza quotidiana e lincisiva espressione dellaffettività.
I figli e i rapporti damore, veri o presunti, non devono poter essere manipolati e strumentalizzati. Se la legge non è garantista per tutti i protagonisti di una vicenda, scade nellingiustizia del protezionismo: per di più verso una parte in causa - la donna - che, storicamente, culturalmente e scientificamente, non è certamente più la parte debole. È anticostituzionale, dunque, limprescrittibilità dellart.270, quando altro non è diventato che un mezzo vessatorio, brandito con astuta protervia dalle, non più sprovvedute, madri verso il presunto padre, linnocente figlio, linconsapevole altra famiglia legittima.
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