Si può trasferire la prenotazione

Si può trasferire la prenotazione

Non solo chi sceglie l’aereo ma anche chi viaggia in treno e chi acquista un pacchetto vacanze gode di una serie di tutele a fronte degli inconvenienti più comuni. A breve, inoltre, pure i turisti imbarcati su traghetti e navi da crociera dovrebbero poter contare su un regolamento comunitario che mutua quello in vigore per i voli.
Nel caso dei viaggi organizzati, la norma di riferimento è il Codice del consumo (il decreto n. 206/2005), che nel contratto di vendita obbliga a indicare il costo del pacchetto turistico, le modalità di revisione del prezzo (il cui rialzo non può mai superare il 10% e non può essere applicato nei 20 giorni prima della partenza), le tasse di sbarco e imbarco e gli ulteriori oneri a carico del viaggiatore. Il quale ha diritto di trasferire ad altri la propria prenotazione se non può fruire del viaggio e, nel caso di cancellazione o recesso a causa della revisione del prezzo o di modifiche contrattuali, può scegliere un pacchetto sostitutivo equivalente o superiore senza supplemento di prezzo (o pretendere la restituzione di quanto versato). Oppure può optare su un’alternativa di qualità inferiore con il rimborso della differenza. Se in viaggio manca un servizio essenziale, chi lo ha organizzato è tenuto a individuare soluzioni alternative senza oneri a carico del cliente e a rimborsarlo se le prestazioni non sono in linea con quanto previsto dal contratto, fatto salvo il possibile indennizzo per danni, che vanno comunque provati. Nel caso dell’hotel di categoria inferiore a quello da catalogo risponde il tour operator, mentre l’agenzia di viaggi viene chiamata in causa per le eventuali prenotazioni sbagliate.
Attenzione a contestare ogni inadempienza in loco senza ritardi e, una volta rientrati, a sporgere reclamo tramite raccomandata entro 10 giorni. La proposta di regolamento comunitario per il trasporto marittimo prevede che per i ritardi alla partenza superiori a un’ora i passeggeri abbiano diritto a pasti e bevande gratuiti e alla sistemazione in albergo nel caso l’attesa si prolunghi. Se il viaggio non può più proseguire devono essere predisposti trasporti alternativi: chi non li accetta va rimborsato del biglietto. Per un ritardo all’arrivo tra una e due ore, l’indennizzo minimo è pari al 25% del prezzo pagato, al 50% se superiore e al 100% se il vettore non fornisce servizi alternativi o le informazioni dovute.


Quanto infine ai treni, come da Carta dei servizi passeggeri di Trenitalia, un ritardo di oltre 25 minuti di un Eurostar dà diritto a un bonus per l’acquisto di un altro biglietto pari al 50% del prezzo pagato; il bonus scende al 30% per l’arrivo 30 minuti dopo l’orario di un Eurostar City, Intercity o Eurocity e pure per treni Espresso e Intercity notte se prenotati; il rimborso scende inoltre al 20% per viaggi in cuccetta, vagone letto e cabina Excelsior. Infine, si ha diritto alla restituzione del prezzo del biglietto se il treno parte con oltre un’ora di ritardo, se non c’è posto nella classe richiesta e se viene soppresso.

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