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Si può trasferire qualsiasi proprietà

La donazione si distingue dal testamento per una questione sostanziale: con la donazione si dispone di un bene con effetto immediato mentre con il testamento si decide cosa farne dopo la propria morte. Sotto il profilo fiscale sono entrambe soggette alla stessa tassazione, che può cambiare in base alla legge vigente al momento della donazione o dell’apertura della successione. Si può donare qualsiasi bene: mobile (gioielli, denaro, quote sociali, azioni) o immobile (casa, terreno).
La donazione può consistere anche nell’estinguere un debito del beneficiario o nel rinunciare a un credito nei suoi confronti. Oltre alla donazione diretta può esserci anche quella indiretta che consiste nel mettere a disposizione di una persona il denaro con cui questa acquisterà, per esempio, un immobile. Attenzione: la donazione può comprendere solamente i beni esistenti nel patrimonio di colui che dona, non quelli futuri.
Occorre avere 18 anni
Possono fare una donazione («il donante») coloro che abbiano compiuto 18 anni e non siano interdetti o inabilitati, gli enti pubblici e privati nei limiti loro consentiti dalla legge, dagli atti costitutivi e dagli statuti. Possono invece ricevere una donazione («il donatario») le persone fisiche in vita, chi è concepito, i figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al momento della donazione e gli enti pubblici o privati. Si può donare a chi si vuole se il motivo è lecito. È però vietato fare donazioni a favore del tutore del donante fino all’approvazione del conto dedicato alla tutela del minore. Anche le donazioni come il testamento devono rispettare le quote riservate dalla legge agli eredi «legittimari».
Dal notaio con i testimoni
La legge impone l’atto pubblico, redatto dal notaio alla presenza di due testimoni perché si tratta di un atto potenzialmente dannoso per il patrimonio del donante: è prevista una forma particolarmente solenne, così da assicurare piena tutela e consapevolezza delle parti. Chi dona si spoglia subito dei propri diritti o beni e chi riceve una donazione, spesso, non sa che da quel momento assume, per legge, l’obbligo di prestare gli alimenti a chi dona, qualora questi dovesse in seguito trovarsi in stato di bisogno o non essere più in grado di provvedere al proprio mantenimento. La donazione può essere revocata per sopravvenienza dei figli o per indegnità del donatario.
Se, alla morte del donante, risulta lesa la quota di legittima spettante ai suoi eredi, questi possono inoltre agire contro chi ha ricevuto la donazione, entro dieci anni dalla morte del donante. Se gli eredi vincono la causa (detta «azione di riduzione») e il donatario nel frattempo ha trasferito i beni ricevuti in donazione ad altri, contro questi ultimi è ammessa l’azione di restituzione (ma deve essere esercitata entro 20 anni dalla trascrizione della donazione).
I casi particolari
La legge prevede le seguenti ipotesi: colui che dona può riservarsi la facoltà di disporre di alcuni beni compresi nella donazione fino al giorno della sua morte, ma questa facoltà non si trasferisce agli eredi. Se il destinatario della donazione - ed eventualmente anche i suoi discendenti - muoiono prima del donatario, quest’ultimo torna in possesso dei beni donati. La donazione può essere, inoltre, gravata da un onere, purché sia lecito e possibile, per esempio assistere il donatario o una terza persona da lui indicata. Se espressamente previsto nella donazione, in caso di inadempimento dell’onere, chi dona o i suoi eredi potranno agire in giudizio per chiederne la risoluzione.

Si può inoltre «donare con riserva di usufrutto» quando il proprietario del bene intende donare soltanto «la proprietà nuda».

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