"Terrorismo anche attaccare i militari". La Cassazione: processo da rifare per Daki

Sarà rifatto il processo di secondo grado contro il marocchino Mohamed Daki. Lo ha deciso la Suprema Corte perché "è terrorismo anche l'attacco contro obiettivi militari". L'uomo era stato assolto in primo grado e in appello a Milano

"Terrorismo anche attaccare i militari". La Cassazione: processo da rifare per Daki

Roma - «Costituisce atto terroristico anche quello contro un obiettivo militare quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe e inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico». Lo sottolinea la Cassazione - nella sentenza 1072 depositata oggi con la quale ha deciso la ripetizione del processo di secondo grado - con la quale ha accolto il ricorso della Procura Generale di Milano contro l'assoluzione dall'accusa di terrorismo internazionale del marocchino Mohamed Daki e di altri due nordafricani, decisa dalla Corte di assise di appello il 28 novembre 2005. I tre - ai quali si contesta di aver fatto parte di una cellula milanese collegata col gruppo 'Ansar Al Islam' - erano stati assolti anche in primo grado dal gup di Milano Clementina Forleo (nella foto). In sostanza, per la Cassazione - che su questo punto dissente fortemente dalla sentenza dei giudici di Milano - è sbagliato considerare terroristici «solo gli atti esclusivamente diretti contro la popolazione civile». La Cassazione «ha smentito clamorosamente la decisione del gup Forleo evidenziando la 'svalutazionè del ruolo di Daki». Così commenta la sentenza il presidente dei senatori della Lega Nord ed ex Guardasigilli, Roberto Castelli.

Motivazioni Nelle motivazioni della sentenza emessa l'11 ottobre scorso, la Cassazione ritiene che nella «categoria» degli atti terroristici, ad esempio, «devono essere compresi anche gli attacchi diretti contro militari impegnati in compiti del tutto estranei alle operazioni belliche e a queste neppure indirettamente riconducibili, quale lo svolgimento di aiuti umanitari». Sempre a titolo esemplificativo, la Suprema Corte richiama «l'ipotesi di un attentato dinamitardo eseguito contro un automezzo militare che si trovi in un mercato affollato». Dopo aver corretto la sentenza milanese dal punto di vista giuridico, la Cassazione bacchetta la sentenza d'appello perchè, «al pari di quella di primo grado», ha «completamente omesso di approfondire i rapporti del gruppo formato dagli imputati con l'organizzazione transnazionale (Ansar Al Islam) indicata nel capo di imputazione». L'indagine, dicono i supremi giudici, avrebbe dovuto verificare: l'esistenza della cellula milanese della quale avrebbero fatto parte i tre imputati, i compiti da essa svolti, la reale autonomia delle altre cellule operanti in Italia (affermata dal Gup di Milano che ha declinato la propria competenza per territorio rispetto alle attività di altri gruppi di islamici presenti in altre parti del territorio italiano). Infine, bisognava verificare «i collegamenti tra le stesse cellule operanti in Italia e quelli con le organizzazioni attive all'estero e impegnate in attività con finalità di terrorismo.

Terrorismo internazionale Inoltre, la Suprema Corte avverte che anche per il terrorismo internazionale - così come per i reati di associazione mafiosa - è prevista la configurabilità del «concorso esterno». Pertanto «la circostanza che il gruppo milanese non fosse direttamente impegnato in attività terroristiche, ma svolgesse azione di sostegno a favore dei militanti che svolgevano all'estero tali attività, non vale ad escludere la responsabilità in ordine al reato ex art. 272 bis, stante l'innegabile rapporto funzionale esistente tra i gruppi». Per quanto riguarda la lotta al terrorismo internazionale, la Cassazione sottolinea che «l'opzione dell'ordinamento italiano è stata quella del rispetto per le garanzie, di tipo sostanziale e processuale, e del ripudio di interventi repressivi», o di forme che negano le basi della «tradizione liberal democratica». Per questa ragione la Cassazione rifiuta - così come già fatto in altre sentenze - il valore di «prova» alle informazioni provenienti da «fonti di intelligence» che al massimo possono costituire uno «spunto investigativo». In nessun caso «la sola appartenenza all'area religiosa dell' integralismo e del fondamentalismo islamico e finanche lo stesso favore espresso verso forme di lotta politica e militare - avverte la Suprema Corte - possono giustificare, di per sè, l'affermazione di collegamenti organizzativi finalizzati al compimento di attività terroristiche fino a quanto rimangono allo stato di idee, dato che nel nostro ordinamento (che tutela la libertà di pensiero) la semplice adesione ad una ideologia, anche se eversiva, non può integrare un'ipotesi di reato se non si traduce nella realizzazione di una struttura organizzativa o di concreti atti di violenza». Per quanto riguarda, infine, la «svalutazione» del ruolo di Daki, assolto insieme a Abdelaziz Bouyahia e Ali Toumi, essa appare «priva di plausibile base logica» soprattutto per il contenuto delle intercettazioni a suo carico nelle quali emerge che un alto dirigente di 'Ansar Al Islam' lo riteneva «persona pienamente affidabile e disposta ad aiutare i 'fratellì».

Al termine del giudizio di appello - emesso il 28 novembre 2005 - Daki era stato del tutto assolto mentre gli altri due venivano condannati solo per associazione a delinquere finalizzata all' agevolazione dell'ingresso di clandestini. Ora un'altra sezione della Corte di assise di Milano dovrà rifare interamente il processo.

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